l’accettazione dell’eredità

Quesiti:

1) Come si accetta l’eredità?

2) Distinzione fra accettazione espressa ( pura e semplice o con beneficio di inventario) e tacita?  

3) Quali sono i termini per accettare?

4) L’accettazione dell’eredità è revocabile?

5) Deve essere trascritta? Cosa sapere prima di accettare l’eredità?

L’accettazione dell’eredità è l’atto con il quale il chiamato all’eredità dichiara, in modo espresso o tacito, di voler succedere al parente.

L’art. 470 del c.c. statuisce: “ L’eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d’inventario. L’accettazione col beneficio d’inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore”.

L’accettazione di eredità ha effetto retroattivo, pertanto l’erede si considera tale sin dal momento dell’apertura della successione, anche se ha effettuato l’accettazione diversi anni dopo.

L’erede subentra al defunto senza soluzione di continuità in modo che i rapporti che facevano capo al defunto passino in capo al successore senza alcuna interruzione.

Se il chiamato all’eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette ai suoi eredi.

Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni, che decorrono dal giorno dell’apertura della successione.

Accettazione espressa dell’eredità: pura e semplice o con beneficio d’inventario

L’accettazione espressa è fatta per atto pubblico del notaio o per scrittura privata e può essere pura e semplice, oppure con beneficio d’inventario.

A norma dell’art. 475 c.c.L’accettazione è espressa quando in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede. E’ nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o termine. Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità”.

L’accettazione pura e semplice determina la confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede, rendendolo pertanto un unico patrimonio.

L’erede è un successore a titolo universale in quanto subentra sia nell’attivo che nel passivo ereditario. Egli, pertanto, è tenuto al pagamento dei debiti del de cuius anche qualora gli stessi siano superiori alle attività che gli pervengono dall’eredità.

Spesso, invece, si ricorre all’accettazione con beneficio di inventario  e ciò avviene quando le passività ereditate sono superiori all’attivo.

Tale modalità di accettazione consente di tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede, pertanto l’erede che accetta con beneficio di inventario non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti.

L’accettazione col beneficio di inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale.

Entro un mese dall’inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione e deve essere preceduta o seguita dall’inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.

Occorre distinguere il caso in cui il chiamato all’eredità è in possesso dei beni ereditari e l’ipotesi in cui non lo è.

Chiamato all’eredità che è nel possesso dei beni ereditari (art. 485 c.c.)

Il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.

Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice.

Compiuto l’inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell’art. 484 c.c. ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell’inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all’eredità.

Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice.

Chiamato all’eredità che non è nel possesso dei beni ereditari (art. 487 c.c.)

Il chiamato all’eredità che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d’inventario, finchè il diritto di accettare non è prescritto.

Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l’inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva eventuale proroga. In mancanza, è considerato erede puro e semplice.

Quando ha fatto l’inventario non preceduto da dichiarazione d’accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell’inventario; in mancanza il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità.

L’effetto del beneficio d’inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede.

Trascrizione dell’accettazione dell’eredità e dichiarazione di successione

Se nell’eredità sono compresi beni immobili, è necessario che l’accettazione sia trascritta nei registri immobiliari, pertanto deve essere fatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Per legge è obbligatorio presentare una dichiarazione di successione, anche se l’accettazione non è ancora formalmente avvenuta, entro 12 mesi dalla morte del dante causa, da presentare all’Agenzia delle Entrate competente.

Non è necessaria tale dichiarazione quando l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 25.823 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

La mancata presentazione della dichiarazione impedisce all’erede di poter disporre di alcuni diritti ereditati, quali ad esempio la possibilità di svincolare somme di denaro depositate sui conti correnti intestati al defunto.

Accettazione dell’eredità da parte di minori e/o interdetti

I genitori del minore o chi esercita su di esso la responsabilità genitoriale e il curatore dell’interdetto possono accettare l’eredità a tali soggetti devoluta solo con beneficio d’inventario.

Accettazione tacita dell’eredità

L’accettazione tacita si ha quando l’erede compie un atto dal quale si può chiaramente desumere la sua volontà di accettare l’eredità, detto comportamento concludente, che non avrebbe diritto a fare se non nella qualità di erede.

Alcuni esempi di comportamenti valevoli come accettazione tacita dell’eredità molto diffusi sono: – il figlio che continua a vivere nell’appartamento del padre defunto; infatti l’erede che si trova a qualsiasi titolo nel possesso dei beni ereditari e che non predisponga l’inventario dei beni entro tre mesi dall’apertura della successione, viene considerato erede puro e semplice, come se avesse accettato; – la donazione, la vendita o la cessione di uno dei beni ereditati; – il prelievo di somme dal conto corrente del defunto; – il pagamento dei debiti ereditari con denaro prelevato dal patrimonio ereditario.

Non si considera accettazione tacita il pagamento delle spese funerarie del defunto.

Conclusioni

L’erede ha 10 anni per scegliere se accettare o meno l’eredità.

Una volta accettata l’eredità, non vi si può più rinunciare in quanto l’accettazione è irrevocabile.

Si accetta l’eredità quando si ha la certezza che i debiti lasciati dal defunto sono inferiori al suo patrimonio.

In ipotesi non sia possibile effettuare una ricostruzione dell’asse attivo e di quello passivo del de cuius, si consiglia di accettare l’eredità con beneficio di inventario.

Per consultare gli altri articoli della rubrica vai sul seguente link:  il parere dell’avvocato

Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com –

 

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO - Cassazionista
Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

L’avvocato esercita la professione da oltre di 20 anni con specializzazione in diritto civile:

Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale.

 

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