A norma dell’art. 1227 c.c. “ Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”.
La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 22352 del 5 agosto 2021, ha statuito che “ l’art. 1227, comma 2, c.c., impone al creditore che avrebbe potuto evitare il danno con l’uso della normale diligenza, una condotta attiva, diretta a limitare le conseguenze dell’altrui comportamento dannoso, comprendendo nell’ambito dell’ordinaria diligenza solo quelle attività non gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici.”.
La predetta norma fissa quindi un principio di autoresponsabilità che ha una portata generale.
Il parere dei Giudici di Legittimità
I Giudici di Legittimità, in diverse pronunce, hanno ritenuto concordemente che il creditore deve usare l’ordinaria diligenza al fine di evitare le conseguenze pregiudizievoli conseguenti all’inadempimento della controparte.
In particolare il primo comma regola il concorso del danneggiato nella produzione del fatto dannoso ed ha come conseguenza una ripartizione di responsabilità, rappresentando un’ipotesi particolare della previsione generale del concorso di più autori del fatto dannoso (art. 2055 c.c.), nella quale uno dei coautori del fatto dannoso è lo stesso danneggiato che non può più ripetere quella parte del danno dallo stesso causato e che quindi non costituisce un danno ingiusto.
Il secondo comma dell’art. 1227 c.c., invece, fa riferimento ai danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, quindi in questo caso ci si riferisce ad un giudizio meramente ipotetico e non causale per ricostruire una realtà che sarebbe stata diversa se il creditore avesse adempiuto all’onere di evitare o di limitare le ripercussioni patrimoniali negative, mediante l’ordinaria diligenza.
Giurisprudenza e Dottrina
Giurisprudenza e dottrina consolidate hanno ritenuto che il fatto colposo del danneggiato, idoneo a diminuire l’entità del risarcimento secondo la previsione dell’art. 1227 c.c., comma 1, comprende qualsiasi condotta negligente od imprudente che costituisca causa concorrente dell’evento, e, quindi, non soltanto un comportamento coevo o successivo al fatto illecito, ma anche un comportamento antecedente, purché legato da nesso eziologico con l’evento medesimo ( cfr. Cass. civ., sez. III, 15 marzo 2006, n. 5677).
Nel nostro Ordinamento Giuridico il nesso causale tra il fatto e l’evento, come è noto, svolge un ruolo centrale, pertanto è importante stabilire se si sia verificata o meno l’interruzione del nesso di causalità e tale interruzione può essere stata determinata in tutto o in parte dallo stesso danneggiato, ovvero anche essere l’effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell’evento di danno, in modo da privare dell’efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell’autore dell’illecito (cfr. Cass. civ., sez. III, 21 gennaio 2010).
La regola di cui all’art. 1227 c.c. va inquadrata esclusivamente nell’ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso (cfr. Cass. civ., sez. III, 8 maggio 2003, n. 6988).
Giurisprudenza e casistica
Giurisprudenza e casistica ricorrente in tema di riduzione del risarcimento secondo la gravità della colpa del danneggiato in materia di sinistri stradali.
Segnalo l’ordinanza n. 21747/19 chiamata a decidere in materia di risarcimento dei danni da sinistro stradale occorso ad un automobilista che aveva subito lesioni personali e poiché era stato accertato che, al momento dell’evento dannoso il danneggiato non indossasse le cinture di sicurezza, i Giudici hanno ritenuto adeguata la diminuzione del risarcimento in misura del 30%.
Pertanto il danneggiato ha ottenuto un risarcimento solo in misura del 70% a causa della sua imprudenza, avendo con il suo comportamento concorso alla causazione del danno.
Ed ancora dello stesso tenore l’ordinanza n. 20558/19 ove il danneggiato era un motociclista che, al momento del sinistro, indossava un casco non omologato cosiddetto “a scodella”.
Anche in tal caso si è ritenuto corretto non risarcire al danneggiato il danno derivante dalle lesioni riportate al volto in quanto se lo stesso avesse indossato un casco omologato, le stesse non si sarebbero verificate.
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Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com – (Immagine di copertina a cura della Redazione)
![]() Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it. L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile: Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale. |