Il testamento olografo e l’introduzione del registro volontario

Il testamento olografo rappresenta la forma più diffusa di disposizione testamentaria.

Trattasi di un documento testamentario interamente scritto a mano, con data e firma del testatore, ove sono elencate le sue volontà relative ai propri beni materiali o immateriali, dopo la sua morte.

È l’unica forma di testamento che non prevede costi in quanto non richiede l’obbligo dell’intervento del notaio.

Requisiti di forma per la validità

In primo luogo l’autore del testamento deve essere maggiorenne, capace di intendere e di volere al momento della scrittura dell’atto e, quindi, non interdetto, inoltre, come ogni altro tipo di testamento, deve contenere indicazioni chiare riguardo i soggetti identificati per le disposizioni.

Ai fini della validità del documento, a norma dell’art. 602 c.c.: “Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore”.

Ovviamente è necessario rispettare le quote di patrimonio da garantire per legge a coniuge, figli e ascendenti, qualora esistano.

Infatti, la legge prevede che una quota di patrimonio possa essere destinata liberamente dal testatore.

Tale testamento può essere conservato a casa dal testatore, ovvero consegnato ad una persona di fiducia o ad un Notaio.

Alla morte del testatore, chiunque è in possesso di tale documento, è tenuto a presentarlo ad un Notaio che si occuperà della pubblicazione.

L’ introduzione del Registro Volontario dei Testamenti Olografi

A decorrere dal 6 novembre 2023 è diventato operativo il Registro Volontario dei Testamenti Olografi al fine di migliorare l’iter di conoscibilità di tali documenti, ovvero di garantire sicurezza nella conservazione dei dati.

Tale Registro è stato realizzato dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Pertanto adesso i cittadini oltre a decidere di depositare il proprio testamento olografo presso un notaio, possono anche chiedere allo stesso di procedere alla trascrizione dei dati nel Registro Volontario dei Testamenti Olografi; i dati possono essere modificati in qualsiasi momento su volontà del testatore.

Pertanto i congiunti o persone interessate in possesso di un certificato di morte, si possono rivolgere a qualsiasi notaio in Italia chiedendo di effettuare la ricerca del testamento a cui sono interessati.

Nullità e annullabilità del testamento olografo

Il testamento olografo è nullo nei seguenti casi:

  • In ipotesi manchi l’autografia o la sottoscrizione;
  • In caso di disposizione generiche sui beneficiari, che ne impediscono la chiara identificazione;
  • Se contiene disposizioni illecite.

In questi casi  non produce effetti ed è come se non fosse mai stato scritto.

Il testamento olografo è annullabile quando presenta difformità meno gravi come ad esempio l’incompletezza della data; l’incapacità di agire del testatore (ad esempio in caso di minori o di incapacità di intendere e volere per malattia, etc); di errore, violenza e dolo che hanno spinto il testatore a disporre a dei propri beni.

In questi casi produce gli effetti a cui era diretto, ma questi possono essere annullati se gli eredi impugnano il testamento.

La prescrizione

Secondo l’art 606 comma II del c.c.: “L’azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie”.

L’azione di nullità invece non ha termini di prescrizione e può essere richiesta in qualsiasi momento, da chi risulta danneggiato dalla successione.

Gli eredi legittimi (coniuge, genitori, figli e ascendenti del defunto) possono impugnare il testamento olografo in caso di lesione della quota di legittima, entro 10 anni, poiché si applica il termine di prescrizione ordinaria.

Giurisprudenza

Le disposizioni devono essere autografe ma non importa il modo o il materiale utilizzato per tale scrittura. Il testatore può scrivere anche in stampatello (Corte di Cassazione sentenza n.31457/2018) e si può scrivere su qualsiasi pezzo di carta di qualsiasi qualità, dimensione e colore. Può anche essere redatto sotto forma di una lettera. Se non è sufficiente un foglio di carta se ne possono usare altri, purché risulti che l’uno è continuazione dell’altro. Non è neppure necessario che sia proprio carta, può essere stoffa, legno o altro materiale sufficientemente durevole”.

La Cassazione Civile, Sez. II, ordinanza 6 aprile 2023, n. 9472 ha ribadito che la sottoscrizione, accanto all’autografia e alla data, è l’ulteriore requisito formale del testamento olografo, necessario ai fini della sua validità. Essa consiste nella apposizione della firma, da parte del testatore, in calce alle disposizioni testamentarie.

Si è più volte messo in luce che la sottoscrizione ha una funzione perfezionativa, in quanto il sottoscrivere un atto è un indice della definitività della dichiarazione (Cass. civ. n. 18616/2017).

Nella generalità dei casi la sottoscrizione viene apposta alla fine delle disposizioni mortis causa, come dispone l’art. 602 c.c. (Cass. civ. n. 25275/2007; n. 16186/2003).

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Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com –

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO - Cassazionista
Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile:

Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale.
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