Le Cartelle Esattoriali, La Prescrizione e La Rottamazione Quater

Quesiti:

  • Cosa sono le cartelle esattoriali;

  • Esiste un termine unico di prescrizione per tutte le cartelle esattoriali?

  • Cos’è la c.d. Rottamazione Quater o Procedura di Definizione Agevolata?

 

La cartella esattoriale

E’ uno strumento attraverso il quale la Pubblica Amministrazione notifica l’avvenuta iscrizione a ruolo che permette all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, di agire coattivamente nei confronti del contribuente per recuperare il credito vantato.

Essa contiene

  • la descrizione delle somme dovute all’ente creditore ( Agenzia delle Entrate, INPS etc…),
  • l’invito a provvedere al pagamento entro i termini definiti dalla data di notifica,
  • le informazioni sulle modalità di pagamento,
  • le istruzioni per richiedere l’eventuale rateizzazione del debito o la sospensione,
  • i termini per proporre ricorso.

La prescrizione delle cartelle esattoriali

L’art. 2953 c.c. in merito agli effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi dispone che “ I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.

Sulla prescrizione delle somme richieste tramite cartella esattoriale dal Concessionario della Riscossione esiste un acceso dibattito giurisprudenziale in merito all’applicabilità del citato art. 2953 c.c.

Orientamento prevalente

La giurisprudenza prevalente è per l’inapplicabilità generalizzata della prescrizione decennale alla cartella esattoriale che richiede somme non derivanti da accertamento divenuto definitivo ovvero da cartelle non opposte.

Al riguardo la Commissione Territoriale Regionale di Napoli b. 7121/16, riprendendo motivazioni di precedenti statuizioni ( cfr. Cass. 11687/08, Cass. 23984/14) ha ritenuto che “ il termine di prescrizione delle pretese esattoriali è quinquiennale. Salvo che la pretesa non discenda da titoli fondati su un accertamento incontrovertibile ( sentenza passata in giudicato oppure atto tributario non impugnato”.

I termini di prescrizione di imposte e contributi

Si prescrivono in 10 anni: Irpef, Iva, Ires, Irap, Imposta di bollo, Imposta di registro, Contributi Camere di Commercio, Tosap, Canone Unico Patrimoniale, Imposta catastale, Imposta sugli apparecchi audiovisivi ( canone RAI).

Sono invece soggette alla prescrizione quinquiennale: Imu, Tasi, Tari, Contributi Inps, Contributi Inail, Contravvenzioni stradali, sanzioni amministrative, bollo auto.

Il dies a quo per la prescrizione decorre dall’avvenuto decorso del termine dei 60 gg. dalla notifica della cartella, per i tributi locali nel termine di 5 anni da quando il tributo è dovuto.

L’avvenuta prescrizione comporterà la perdita dell’esecutività della cartella.

La prescrizione della pretesa contenuta nella cartella esattoriale potrà essere eccepita a mezzo ricorso presentato alla Commissione Tributaria competente, in seguito alla notifica di un avviso o intimazione o in sede di opposizione agli atti esecutivi.

In alternativa, è possibile presentare apposita istanza in autotutela presso l’Ente Creditore.

Emergenza Covid  e slittamento dei termini di decadenza e prescrizione

L’art. 4 Decreto Legge n. 41/21 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22.3.2021 recante “ Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid – 19” ha previsto n periodo di sospensione delle attività dell’agente di riscossione ed uno slittamento di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione per i carichi affidati all’Agente di Riscossione dall’8.3.20 al 30.4.21 e successivamente fino alla data del 31.12.21, anche relativamente alle entrate tributarie di competenza della Regione.

I principali motivi di nullità delle cartelle esattoriali

La cartella esattoriale può essere oggetto di annullamento da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione che l’ha emessa oppure da parte di un Giudice, in quest’ultimo caso solo a seguito di presentazione di un ricorso.

Nel primo caso, potrebbe accadere che il destinatario della cartella esattoriale si accorga, ad esempio, di aver già pagato il debito contenuto nella cartella; in tal caso, potrà rivolgersi all’Agenzia delle Entrate Riscossione per chiederne l’annullamento e l’Agenzia agirà in “autotutela”( ossia il diritto di poter annullare, modificare, revocare un atto da parte della Pubblica Amministrazione o Ente che lo ha emesso) annullando la cartella senza l’intervento del Giudice.

Nel secondo caso, invece, è necessario proporre un ricorso e rivolgersi al Giudice per ottenere un provvedimento che dichiari la nullità della cartella esattoriale.

I motivi più comuni di nullità della cartella esattoriale sono i seguenti:

–          Difetto di notifica della cartella esattoriale – nullità della cartella,  ad esempio notifica a persona diversa dal destinatario, notifica incompleta);

–          Difetto di notifica di un atto che precede la cartella esattoriale – nullità della cartella

La cartella esattoriale deve essere preceduta da un atto che intima al debitore di pagare il debito, con l’avvertimento che in difetto si procederà con la notifica di una cartella esattoriale. Se tale atto che precede la cartella non è stato correttamente notificato, la cartella potrà essere annullata.

(c.d. atto prodromico, come ad es. il verbale di violazione al codice della strada che precede la cartella).

         – Decadenza – nullità della cartella, ovvero notifica della cartella di pagamento non avvenuta entro un certo termine;

Prescrizione – nullità della cartella, quando ad es. son trascorsi molti anni tra la notifica della cartella esattoriale ed un atto successivo;

– Difetto di motivazione (totale o parziale) – nullità della cartella

(ad. es. la cartella non specifica a quale precedente verbale o mancato pagamento si riferisca).

La Rottamazione delle cartelle 2023

La Rottamazione quater delle cartelle esattoriali è una misura agevolativa preannunciata dalla Manovra 2023 e costituisce un  nuovo condono delle cartelle esattoriali che interessa il periodo che va dal 1° gennaio 2000 fino al 30 giugno 2022 compreso, con una serie di esclusioni.

I debiti rottamabili

La Rottamazione quater prevede un pacchetto di debiti rottamabili, cioè di cartelle che possono essere inserite nel piano agevolativo, quali cartelle esattoriali non ancora notificate, debiti prodotti dalla non regolarizzazione di rateizzazione o piani di sospensione, debiti ricavati dalle precedenti “Rottamazione ter o Saldo e stralcio o precedenti misure”.

Non rientrano invece nei carichi definibili, quindi rottamabili, i carichi affidati alla Riscossione prima del 1° gennaio 2000 e, successivamente il periodo posteriore al 30 giugno 2022, i debiti presi in carico dalla Riscossione prodotti da recupero degli aiuti di Stato, i crediti prodotti da condanna della Corte dei Conti, e ancora multe, ammende e sanzioni pecuniarie collegate a sentenze penali di condanna.

Con la definizione agevolata delle cartelle esattoriali è possibile pagare il solo debito originario senza l’applicazione di sanzioni, interessi e aggio (il corrispettivo che AdER e gli altri agenti della riscossione incassano per l’attività di recupero crediti).

La rottamazione prevede un’agevolazione di base molto conveniente, tuttavia è necessario che il contribuente rispetti un piano di rateazione molto rigido, tenendo presente che prima e seconda rata avranno un importo più alto, pari cioè al 10% del debito complessivo.

Inoltre non si può saltare il pagamento di una rata e mantenere l’agevolazione, ma l’unica forma di tolleranza prevista è un ritardo di 5 giorni sulla scadenza di pagamento.

In caso di pagamento anche di una singola rata dopo 5 giorni dalla sua scadenza il piano agevolato di rateazione decade.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di Definizione agevolata deve essere presentata per via telematica sul sito agenziaentrateriscossione.gov.it, con possibilità di utilizzare, in alternativa, il servizio disponibile in area pubblica o quello in area riservata (accessibile con SPID, CIE o CNS).

Le cartelle che non vanno pagate

Secondo le disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2023, le cartelle esattoriali inferiori a 1000 euro non vanno pagate, perché oggetto dello Stralcio dei debiti esattoriali, salvo disposizione contraria. Nello specifico, nello Stralcio rientrano le cartelle esattoriali dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2015. Vengono sostanzialmente cancellati 5 anni di debiti esattoriali, debiti cioè inesigibili dalla Riscossione.

Quando pagare e come

Presentata la domanda di adesione, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione invierà entro il 30 settembre 2023, la comunicazione con esito della richiesta, con le somme dovute e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto.

Per i debiti affidati all’AdER dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, la sanatoria consiste nel pagamento dell’importo residuo senza sanzioni, né interessi di mora o di iscrizione a ruolo e neppure aggio. Per le multe stradali, o altre sanzioni amministrative differenti da quelle comminate per violazioni tributarie o di obblighi contributivi, la sanatoria riguarda il solo pagamento degli interessi e dellaggio, mentre non c’è nessuno sconto sulla sanzione, e sulla cartella.

Per violazione del Codice della strada si pagherà quindi la sanzione amministrativa (cioè l’importo della multa) scontata degli interessi, perché il debito, contrariamente alle altre pendenze incluse nella sanatoria, non è un tributo ma una sanzione, dunque non può valere la regola generale.

I vantaggi per il contribuente che aderisce alla definizione agevolata

La presentazione della domanda di rottamazione comporta una serie dei vantaggi per il contribuente.

In particolare, per tutti i carichi che ne sono oggetto indicati nella risposta che dovrà rilasciare l’agente della riscossione:

  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  • sono bloccate le misure cautelari, pertanto non possono essere iscritti fermi amministrativi ed ipoteche, tranne quelli che risultano già iscritti alla data di presentazione;
  • sono bloccate le eventuali procedure esecutive per la riscossione e non possono essere proseguite misure esecutive già avviate precedentemente. (A meno che non sia stato tenuto il primo incanto con esito positivo). Il pagamento della prima o unica rata delle somme determina l’estinzione delle procedure avviate.

Decadenza dalla procedura di definizione agevolata

Si ha in caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento, ovvero superati 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una rata del rateizzo.

In tal caso, la definizione agevolata perde i suoi effetti e possono ricominciare a decorrere i termini ordinari di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di definizione ( con detrazione delle somme eventualmente già versate che verranno considerati a titolo di acconto sull’importo complessivamente dovuto.

Conclusioni

Aderendo alla Procedura di Definizione Agevolata, a fronte del pagamento di tributi a titolo di capitale, spese legate alle procedure esecutive di riscossione già avviate e spese di notifica della cartella di pagamento, il contribuente risparmierà gli interessi, interessi di mora, sanzioni amministrative, somme aggiuntive dovute sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, aggio dovuto all’agente della riscossione.

Rappresenta quindi un indubbio vantaggio per chi è in debito nei confronti della pubblica amministrazione.

Per consultare gli altri articoli della rubrica vai sul seguente link:  il parere dell’avvocato

Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com –

 

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO - Cassazionista
Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile:

Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale.

 

 

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