Il Contratto di locazione a Canone Concordato o assistito (3+2)

Un altro contratto di locazione ad uso abitativo molto usato, è il Contratto  a Canone Concordato disciplinato dall’art.1, comma 5, della Legge n. 431/98, che prevede la possibilità di stipulare contratti della durata minima di tre anni, terminati i quali il contratto è prorogato di diritto per ulteriori due anni, fatta sempre salva la facoltà di disdetta da parte del locatore, qualora sussista una delle condizioni previste dall’art. 3 della medesima norma.

Alla scadenza del biennio, ciascuna delle parti può attivare la procedura di rinnovo a nuove condizioni o rinunciare al rinnovo del contratto, comunicando all’altra parte la propria intenzione, tramite raccomanda A/R almeno 6 mesi prima della scadenza.

In assenza di comunicazioni, il contratto si intende rinnovato, per legge, alle medesime condizioni.

Per poter usufruire di tale tipologia contrattuale è, però necessario, che il canone di locazione sia ricompreso all’interno del range minimo/massimo stabilito dagli accordi territoriali conclusi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.

Applicabilità territoriale

Il contratto di locazione a canone assistito o Concordato (redatto secondo il modello di cui al D.M. 17.1.2017) trova applicazione esclusivamente nei Comuni ad alta densità abitativa ed è stato previsto con il preciso scopo di poter fissare un valore del canone più basso rispetto a quello di mercato.

Questa tipologia é conveniente nei Comuni in cui i valori sono stati aggiornati ed allineati a quelli di mercato.

Vantaggi ed agevolazioni per il locatore e per il conduttore

Per il proprietario:

Sono previste tre tipi di agevolazioni fiscali:

  • l’applicazione della tassazione speciale con cedolare secca anziché con tassazione ordinaria  IRPEF  ( aliquota unica del 10% invece che quella a scaglioni prevista per la tassazione ordinaria);
  • la base imponibile per il calcolo dell’IRPEF è ridotta al 30% qualora sussistano le condizioni preiste dall’art. 8 Legge 431/98;
  • il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 70%.

Per l’inquilino:

  •  un canone più contenuto rispetto a quello normalmente applicato per zona e tipologia di immobile concesso in locazione
  • la riduzione del 30% dell’imposta di registro che passa dal 2% all’1,4% dell’ammontare annuo del canone, di cui si avvantaggia anche l’inquilino visto  che allo stesso compete il pagamento  del 50% di tale imposta.

Per consultare gli altri articoli della rubrica vai sul seguente link:  il parere dell’avvocato

Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com –

 

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO - Cassazionista
Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile:

Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale.

 

 

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