Tifare la propria squadra è un diritto, ma ha dei limiti. Quando si va allo stadio, fino a che punto ci si può spingere con il tifo appassionato?
Il “diritto di tifare”?
Il diritto al tifo riguarda la libertà di esprimere commenti, giudizi e critiche verso una competizione sportiva. Questa libertà è garantita dall’articolo 21 della Costituzione che consente a tutti di manifestare il proprio pensiero. Ma come ogni diritto, anche questo ha dei limiti.
Il diritto di esprimersi allo stadio o fuori da esso non deve mai tradursi in un’offesa che danneggia la dignità e il decoro di qualcuno. In particolare, non è consentito offendere l’altrui onore e reputazione.
Un comportamento che supera i limiti può essere considerato reato di diffamazione (art. 585 c.p.) quando commesso in assenza della vittima e in presenza di almeno due persone. Se tale offesa avviene attraverso la stampa o il web, si applica un’aggravante alla pena base.
Se invece l’offesa avviene direttamente alla presenza della persona offesa siamo in presenza non più del reato di diffamazione ma dell’ingiuria, illecito dal 2015 depenalizzato, che può dar luogo solo a richieste di risarcimento dei danni in sede civile.
Come viene valutato il comportamento del tifoso?
La valutazione tiene conto del contesto generale. Anche se le parole utilizzate sono forti, devono comunque essere pertinenti alla discussione. Non solo allo stadio, ma anche su piattaforme come Facebook, certi comportamenti possono costituire reato, con l’aggravante della pubblicità del mezzo.
La Cassazione dice che non bisogna mai superare il limite della cosiddetta continenza: non è possibile cioè andare oltre i normali canoni della moderazione. Le espressioni non possono risolversi in un gratuito attacco all’altrui dignità e moralità personale o professionale.
È vero: allo stadio è normale attendersi toni più forti e aggressivi, sicché non si può certo perseguire penalmente qualsiasi sfogo. Ma anche questi, se travalicano il fine dell’incitamento alla propria squadra del cuore, possono integrare un comportamento illecito.
In tutti questi casi tuttavia siamo in presenza di reati procedibili solo a querela di parte. Ed allo stadio è spesso difficile sentirsi o riconoscersi. Questo implica la difficoltà di punire molte di tali azioni. La polizia non potrebbe cioè arrestare o espellere chi commette il reato di diffamazione allo stadio.
Cori razzisti allo stadio: quando sono puniti
La legge prevede la condanna fino a 1 anno e 6 mesi e la multa fino a 6.000 euro per “chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.
La FIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha adottato un regolamento sugli episodi di razzismo negli stadi che segue le indicazioni della federazione internazionale, la FIFA, approvate nel 2019. Prevede che in caso di cori, frasi o provocazioni razziste da parte del pubblico la partita sia interrotta temporaneamente dall’arbitro. Gli speaker dello stadio leggono quindi un messaggio che spiega i motivi dell’interruzione e chiedono la fine degli atteggiamenti razzisti. Se quando la partita riprende si verificano nuovi episodi simili la gara può essere sospesa per un periodo più lungo ed eventualmente anche interrotta definitivamente
Questa risposta definita in “tre fasi” (“partita interrotta, partita sospesa, partita abbandonata”) dovrebbe scoraggiare episodi di questo genere
Cosa prevede l’ordinamento sportivo?
I tesserati e gli affiliati sono proibiti dal fare dichiarazioni che danneggiano la reputazione di altri. Questo divieto è delineato nell’articolo 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.
In Italia, le società sportive possono essere ritenute responsabili per comportamenti inappropriati dei loro tifosi, a meno che non dimostrino di aver fatto tutto il possibile per prevenire tali comportamenti. Si tratta quindi di una responsabilità oggettiva.
La possibilità di ottenere il riconoscimento della propria estraneità ai fatti commessi dalla tifoseria, dimostrando di aver posto in essere tutte le azioni possibili per prevenire, e per collaborare con le Forze dell’ordine per individuare i responsabili di azioni censurabili, appare conforme a civiltà e a diritto, dovendosi cercare di limitare nella misura massima possibile le ipotesi di responsabilità oggettiva.
Cos’è il Daspo?
A tutto ciò si può aggiungere il DASPO. È una sanzione amministrativa che impedisce a chi viene ritenuto “immeritevole” di partecipare alle manifestazioni sportive. Viene emessa dal Questore e può durare diversi anni. Coloro che intonano cori razzisti allo stadio potrebbero ricevere il Daspo, con conseguenti sanzioni anche per la loro squadra.
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Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com – (Immagine di copertina a cura della Redazione)
Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it. L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile: Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale. |
