il D.A.SPO, cos’é……..

E’ l’acronimo di Divieto di accedere a manifestazioni sportive. Ma ci sono anche altre connotazioni che non riguardano lo sport.

Sentiamo spesso parlare di Daspo. Sappiamo tutti di cosa si tratta? Daspo è l’acronimo di Divieto di accedere a manifestazioni sportive. Si tratta di una misura finalizzata a contrastare la violenza negli stadi, prevista dalla Legge n. 401 del 13/12/1989. Il D.A.SPO. è una misura preventiva atipica che vieta al soggetto ritenuto pericoloso di poter accedere in luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive.

La gran parte delle ipotesi di reato in materia di sport è contenuta nella Legge 13 dicembre 1989 n. 401, recante interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive.

Lo strumento più significativo, disciplinato dall’articolo 6 della citata legge n. 401 del 1989, è il Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive (D.A.SPO.), modificato dal decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito dalla legge del 4 aprile del 2007, n. 41, la cosiddetta “legge Amato”, all’indomani dei drammatici avvenimenti che hanno portato nel febbraio del 2007 alla morte dell’Ispettore della Polizia di Stato, Filippo Raciti, al termine dell’incontro del campionato di calcio Catania – Palermo.

Il DASPO, in quanto provvedimento emesso da un’autorità amministrativa, presuppone un apposito procedimento amministrativo che prevede l’avviso dell’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, al fine di garantire all’interessato la possibilità di presentare memorie difensive al Questore, nei successivi 15 giorni, prima dell’emissione del provvedimento.

Esistono vari tipi di DASPO: preventivo, penale, urbano.

Daspo preventivo

Il daspo preventivo (art. 6, comma 1, L. n. 401/1989) è una misura di prevenzione che il Questore può disporre nei confronti di un soggetto “pericoloso”. Consiste nel divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive e a quelli relativi alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono a tali manifestazioni, per un periodo di tempo stabilito dal Questore. Può essere accompagnato dall’obbligo di firma, cioè di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni.
Nel caso in cui al daspo si aggiunga l’obbligo di firma, il provvedimento deve essere convalidato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale del luogo della Questura.

Daspo penale

Il daspo penale (art. 6, comma 7, L. n. 401/1989) è emesso dal Giudice, a seguito di una condanna per reati connessi ad una o più manifestazioni sportive, o per la violazione di un precedente divieto ad avvicinarsi a tali luoghi.
Tale misura viene applicata anche se la sentenza non è ancora definitiva, in caso di sentenza di patteggiamento o in caso di sospensione condizionale della pena.
Oltre al divieto di accesso, la condanna per uno dei reati comporta anche l’obbligo di firma: cioè di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni
sportive specificamente indicate.
Inoltre l’autorità giudiziaria può disporre l’obbligo di prestare un’attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità.

Daspo urbano

Il daspo urbano è una misura prevista dal D.L. n. 14/2017, art. 10 che può essere emessa dal Questore nei confronti di cittadini che minano la salute dei consociati e il decoro urbano e consiste in un divieto ad avvicinarsi a determinati luoghi della città (in particolar modo: stazioni di trasporto pubblico, porti e aeroporti, istituti scolastici e universitari, luoghi di interesse culturale e artistico).
Tale misura viene emessa a seguito dell’accertamento di determinate condotte volte a impedire l’accessibilità alle predette infrastrutture per le quali le autorità emettono un ordine di allontanamento al quale si aggiunge una sanzione pecuniaria emessa dal Sindaco che può variare dai 100 ai 300 euro.

Generalmente, l’obbligo di presentazione viene stabilito come di seguito indicato:

–  20/30 minuti dopo l’inizio del primo tempo;

–  20/30 minuti dopo l’inizio del secondo tempo;

–  20/30 minuti dopo la fine dell’incontro (anche se lo stesso viene disputato all’estero).

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Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com – (Immagine di copertina a cura della Redazione)

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO - Cassazionista
Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile:

Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale.
Lo studio opera su tutto il territorio nazionale grazie all’ausilio di colleghi e Corrispondenti dislocati in altri fori.

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