Condominio e animali

Gli animali in condominio sono un argomento che suscita spesso discussioni e controversie tra i condomini.

Il nostro Ordinamento prevede che gli animali domestici possano essere tenuti in condominio, a condizione che non arrechino disturbo agli altri condomini e che vengano rispettate le regole stabilite dal regolamento condominiale.

È importante sottolineare che il regolamento condominiale può prevedere delle limitazioni o delle restrizioni riguardo alla presenza di animali domestici. Quindi è fondamentale consultarlo prima di prendere una decisione.

Di norma i proprietari di animali hanno il diritto di usufruire delle parti comuni del condominio insieme ai loro animali, sempre nel rispetto delle regole e delle esigenze degli altri condomini, tant’è che sono responsabili dei danni che gli animali possono causare alle parti comuni o alle proprietà altrui, nonché della pulizia e dell’igiene delle parti comuni che vengono sporcate dagli animali.

L’art. 1138 del codice civile dispone che «le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici», tuttavia tale disposizione si applica solo al regolamento condominiale approvato dall’assemblea con le maggioranze previste dall’art. 1137 c.c

Pertanto, è legittimo il divieto di tenere animali domestici in casa se previsto da un regolamento condominiale di natura contrattuale, cioè approvato o accettato da tutti i condomini (cfr. Tribunale di Lecce n. 2549/2022).

Differenze fra regolamento assembleare e regolamento contrattuale

Il regolamento assembleare è quello adottato dall’assemblea dei condomini, per disciplinare le materie indicate nel primo comma dell’art. 1138 c.c.: uso delle cose comuni, ripartizione delle spese secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, tutela del decoro dell’edificio, amministrazione condominiale.

Se l’assemblea intende regolamentare materia diverse, è necessario il consenso unanime di tutti i condomini.

Al riguardo la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 13632/2010 ha ritenuto che “il regolamento avente ad oggetto l’ordinaria amministrazione e il miglior godimento della cosa comune non ha natura contrattuale, costituendo espressione delle attribuzioni dell’assemblea e, come tale, seppure sia stato approvato con il consenso unanime di tutti i partecipanti al condominio, può essere modificato dalla maggioranza dei condomini”.

Ed ancora: “Ha invece natura di contratto plurisoggettivo, che deve essere approvato e modificato con il consenso unanime dei condomini, il regolamento che esorbiti dalla potestà di gestione delle cose comuni attribuita all’assemblea, contenendo disposizioni che incidano sui diritti del comproprietario ovvero stabiliscano obblighi o limitazione a carico del medesimo o ancora determinino criteri di ripartizione delle spese relative alla manutenzione diversi da quelli legali”.

Stante quanto sopra, quindi, con il consenso di tutti i condomini si può vietare di tenere animali in casa.

Invero, anche se l’ultimo comma dell’art. 1138 c.c. prevede che “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”, in ogni caso tale prescrizione deve riferirsi al solo regolamento assembleare, approvato dall’assemblea a maggioranza prevista dall’art. 1137 c.c., quale disciplina d’uso delle cose comuni.

In conclusione, quindi, il divieto di tenere animali domestici può essere previsto solo da un regolamento contrattuale sottoscritto da tutti i condomini i quali hanno legittimamente rinunciato al diritto di possedere animali domestici, tra cui i cani, nella propria porzione di proprietà esclusiva.

Per consultare gli altri articoli della rubrica vai sul seguente link:  il parere dell’avvocato

Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com – (Immagine di copertina a cura della Redazione)

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO - Cassazionista
Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile:

Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale.
Lo studio opera su tutto il territorio nazionale grazie all’ausilio di colleghi e Corrispondenti dislocati in altri fori.

Translate »