Fermo tecnico e risarcimento

Il danno da fermo tecnico del veicolo è uno dei possibili danni conseguenti ad un sinistro stradale che deriva dall’impossibilità di utilizzare il proprio veicolo finchè lo stesso non sarà riparato.

Il danneggiato, infatti, oltre a subire il danno materiale riportato dal proprio mezzo (carrozzeria, parti meccaniche), si trova nella condizione di non poterlo usare a causa di un danno provocato da un’altra persona. Tale danno definito da fermo tecnico, si aggiunge a quello materiale riportato dal veicolo.

La questione discussa in giurisprudenza è se tale danno da fermo tecnico del veicolo sia risarcibile in modo automatico (cioè se sia un danno in re ipsa) o se occorra una prova specifica e una sua quantificazione, ad esempio con la fattura per il noleggio di un diverso veicolo o della vettura sostitutiva fornita a pagamento dalla carrozzeria o dal meccanico.

Le Sentenze

I Giudici di Legittimità hanno affrontato la questione con diverse pronunce, fra queste meritano attenzione le recenti sentenze n. 27389 del 19/9/2022 e la n. 15262 del 2023 in ordine all’onere della prova e alla quantificazione.

La sentenza n. 27389/2022 ha confermato il più recente orientamento secondo cui è necessaria la prova evidenziando che il danno consistente nella necessità di noleggiare un veicolo sostitutivo va provato e non è, quindi, in re ipsa.

Pertanto per il danneggiato non basta dimostrare di aver subito il fermo del veicolo, ossia la mera indisponibilità del mezzo di trasporto, ma deve anche provare di aver sostenuto la spesa per il noleggio quale conseguenza del danneggiamento del suo veicolo.

Questa dimostrazione secondo gli Ermellini sarebbe però sufficiente a provare il danno, poichè la relazione causale tra il fermo ed il noleggio è presumibile.

La Cassazione ha ribadito il predetto orientamento con la sentenza n. 15262 del 2023, ritenendo che: “… il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato non è “in re ipsa” ma deve essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall’illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo (Cass., sez. III, ord. 19/09/2022, n. 27389). Principio che va anche nella specie ribadito”.

Conclusioni

Ricapitolando, quindi, per ottenere il risarcimento del danno da fermo tecnico, il danneggiato deve dimostrare di aver sostenuto la spesa per il noleggio di un veicolo sostitutivo a causa del danneggiamento del proprio veicolo.

La relazione causale tra il fermo e il noleggio può essere presunta, secondo le regole di comune esperienza, tuttavia, il danno presunto non è da confondere con il danno in re ipsa, che prescinde dalle conseguenze e si basa sulla mera lesione dell’interesse protetto.

In tal modo risulta agevole per il danneggiato assolvere all’onere probatorio di cui è gravato, in quanto può limitarsi a dimostrare l’addebito del costo del noleggio senza dover giustificare (allegando e provando) anche le ragioni per le quali si è determinato ad usufruire del veicolo sostitutivo.

 

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Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com –

 

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO - Cassazionista
Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile:

Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale.
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