Utilizzo del mezzo assicurato da parte di persona non autorizzata dal proprietario e risarcimento del danno

Il proprietario del veicolo è responsabile in solido con il conducente, se non prova che ciò é avvenuto contro la sua volontà

Ai fini di dirimere la questione occorre far riferimento all’articolo 2054 comma III del codice civile. Infatti “in caso di sinistro il proprietario del veicolo è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del medesimo è avvenuta contro la sua volontà”.

Secondo la giurisprudenza la dicitura “contro la sua volontà” configura due ipotesi:

  1. circolazione invito domino, quando il proprietario non intende concedere l’uso del veicolo a terzi, ma non fa nulla per impedire che ciò avvenga. (Si pensi al classico esempio dell’auto familiare, lasciata aperta e con le chiavi a disposizione seppur con l’indicazione di non essere utilizzata);
  2. circolazione prohibente domino, quando il proprietario oltre al proprio, manifestato, dissenso all’utilizzo, adotta anche le opportune precauzioni pratiche per evitare l’uso del mezzo.  (Chiusura veicolo e custodia del relativo strumento di accesso, box del quale altri non abbiano le chiavi, ecc.).

Nel primo caso (invito domino), ai sensi del citato art. 2054 c.c., il proprietario sarà responsabile per l’eventuale sinistro in solido col conducente, non potendo dimostrare, appunto, che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà. Il suo assicuratore dovrà quindi tenerlo indenne e risarcire la vittima secondo la previsione generale di cui all’articolo 144 cod. ass. e avrà eventuale azione di regresso nei confronti del conducente.

Nel secondo caso (prohibente domino) bisogna ancora distinguere:

  • se il sinistro si è verificato dopo la denuncia del proprietario, il contratto di assicurazione si è già sciolto per effetto dell’articolo 122 co. III cod. ass., a mente del quale “il contratto non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza“: non vi quindi responsabilità del proprietario e nemmeno della sua assicurazione, ma il danneggiato avrà azione nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP (art. 283 cod. ass.);
  • se il sinistro si è verificato prima della denuncia del proprietario (ma, ovviamente, dopo che sia avvenuto lo spossessamento), pur con qualche dubbio dovuto alla mancanza di coordinamento tra l’abrogato art. 1 L990/1969 e la cd. “Seconda Direttiva RCA” di matrice comunitaria, si ritiene che sia comunque l’assicurazione del proprietario (salva rivalsa eventuale verso il conducente) e non il fondo di garanzia a dover risarcire il sinistro.

Ciò posto, il Fondo sarà legittimato passivo nelle fattispecie di veicolo rubato che continua a circolare dopo il furto, provocando incidenti e che, per effetto dell’art. 122 Codice Assicurazioni, deve ritenersi scoperto di garanzia assicurativa, appunto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità.

Parte della giurisprudenza ritiene che la mera denuncia sarebbe sufficiente ad esonerare il proprietario dalla responsabilità ex art. 2054, comma 3, c.c., in quanto costituisce un concreto e idoneo comportamento ostativo, specificamente diretto ad evitare la circolazione del veicolo, indipendentemente dalla prova, da parte del proprietario, di aver adottato, anteriormente al furto, accorgimenti finalizzati ad evitarne la circolazione. Secondo questo orientamento, il fatto che il furto sia avvenuto è fatto idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento del proprietario e il danno del terzo.

Tuttavia, secondo altro orientamento, la locuzione contro la volontà deve essere considerata in maniera maggiormente restrittiva. Ovvero che non sia possibile liberarsi da ogni responsabilità, semplicemente presentando una denuncia di furto, ma occorrerà dimostrare di aver adottato ogni misura idonea non solo ad agevolare, ma anche ad impedire l’azione del ladro.

In tal senso, la Cassazione ha statuito che ” il proprietario del veicolo che intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dal terzo comma dell’art. 2054 c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso (invito domino), ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo contro la sua volontà (prohibente domino), il che postula che la volontà contraria si manifesti in un concreto ed idoneo comportamento ostativo, specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatosi in fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate” (Cass., 07.07.2006, III Sez. Civ., num. 15521).

Ulteriori incertezze poi sorgono nel caso di sinistri causati da veicoli circolanti prohibente domino, per quanto attiene ai danni risarcibili; l’art. 283 Cod. Ass. prevede, infatti, nell’ultima parte del comma 2, che il risarcimento è dovuto sia per i danni alla persona sia per i danni a cose, ma soltanto:

  • ai terzi non trasportati;
  • ai trasportati contro la propria volontà;
  • ai trasportati inconsapevoli della circolazione illegale.

La lettera della norma lascia insoluti alcuni problemi e, in particolare, se ai trasportati consapevoli della circolazione illegale, spetti, da parte del Fondo, solo il risarcimento del danno alla persona, anche il risarcimento del danno a cose, nei limiti di cui alla prima parte del secondo comma dell’art. 283, oppure non spetti alcun risarcimento.

Quest’ultima soluzione sembrerebbe l’opinione preferibile in base alla lettera della norma. La inconsapevolezza della circolazione illegale è, infatti, presupposto per l’intervento del Fondo in favore del trasportato e, dunque, se manca la prima, non potrà avvenire il secondo.

 

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Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com – (Immagine di copertina a cura della Redazione)

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO - Cassazionista
Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile:

Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale.
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