10ª giornata Serie A TIM, le decisioni del giudice sportivo

Con il posticipo di ieri sera tra Lazio e Fiorentina, finito 1 a 0 per la squadra biancoceleste, con un rigore realizzato da Ciro Immobile allo scadere del match, si è chiusa la decima giornata di andata di serie A.

Oggi sono arrivate le puntuali decisioni del Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti.

SERIE A CASO GATTI 

Durante il match Juventus – Verona di sabato 28 ottobre, il calciatore bianconero Gatti, al 26° del primo tempo rifilava un colpo sul petto di Djuric che il direttore di gara Feliciani non aveva sanzionato.

Di seguito la decisione:

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 61 comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 12.37 del 30 ottobre 2023) in merito ad una condotta violenta del calciatore Federico Gatti (Soc. Juventus) nei confronti del calciatore Milan Djuric (Soc. Hellas Verona) avvenuta al 26° del primo tempo;

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;

sentito il Direttore di gara il quale, con e-mail inviata alle ore 1.57 del 31 ottobre 2023, dichiarava “Con la presente dichiaro che lo scontro tra Gatti (Juventus) e Djuric (Verona) avvenuto a gioco in svolgimento, è stato da me valutato in campo e sanzionato come fallo di gioco con un calcio di punizione diretto”.

Pertanto, il comportamento di Gatti, non integra quanto previsto dall’art. 61 comma 3 CGS perché, quanto accaduto, è stato visto e valutato dagli Ufficiali di gara, perciò giudicato in modo insindacabile nel merito da questo Giudice.

P.Q.M.

delibera di non applicare sanzioni in ordine alla condotta segnalata dalla Procura federale di cui alla premessa. 

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA DI SERIE A :

BERNARDO DE SOUZA Natan (Napoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

BANI Mattia (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GYOMBER Norbert (Salernitana): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

MALEH Youssef (Empoli): per proteste nei confronti degli Ufficiali digara; già diffidato (Quinta sanzione).

PAREDES Leandro Daniel (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (TERZA SANZIONE)

MANCINI Gianluca (Roma): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE) PESSINA Matteo (Monza): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

SOCIETÀ

La nota ufficiale:

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata di andata sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Internazionale, Lazio, Lecce, Milan, Napoli, Roma, Sassuolo e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera,

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 15.000,00: alla Società MILAN per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, causando un’interruzione della gara da parte dell’Arbitro per più di un minuto; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; per avere, infine, al 31° del primo tempo, intonato un coro becero nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 12.000,00: alla Società NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato cinque fumogeni e alcune bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, causando con i fumogeni un’interruzione della gara da parte dell’Arbitro per più di un minuto; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato un fumogeno e due bottigliette in plastica, nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Società. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, per tutta la durata della gara, intonato cori insultanti nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.

Ammenda di € 3.000,00: alla Società  ROMA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l’inizio del secondo tempo.

ALLENATORI ESPULSI 

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA                            JURIC Ivan (Torino): per avere, al 49° del secondo tempo, abbandonando l’area tecnica, assunto atteggiamenti che creavano tensione con i componenti della panchina avversaria.

COMPONENTI LA PANCHINA 

Sanzionati anche due componenti le panchine

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

VULCANO Luciano (Milan): per avere, al 27° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, rivolto al Direttore di gara un’espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

TROMBETTA Maurizio (Juventus): per avere, al 52° del secondo tempo,

alzandosi dalla panchina aggiuntiva, esultato in maniera scomposta;

infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Articolo a cura di Massimo Moriggi – Sportpress24.com

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