La Scomparsa, l’Assenza e la Morte Presunta

1) Differenze e conseguenze?

2) Cosa succede se è stata dichiarata l’assenza di una persona o la morte presunta e nelle more il coniuge ha contratto nuovo matrimonio?

3) In caso di dichiarazione di morte presunta cosa succede se la persona ritorna e vuole recuperare i propri beni?

Il nostro Ordinamento Giuridico prevede delle conseguenze giuridiche non solo nel caso di decesso, ma anche nell’ipotesi di allontanamento dall’ultimo domicilio / residenza.

Le norme di riferimento sono contenute nel Titolo IV del Codice Civile ( artt. 48 e segg.)

Distinzione fra scomparsa, assenza e morte presunta

Si parla di scomparsa, quando un soggetto si allontana dal suo ultimo domicilio o residenza e del quale non si hanno più notizie per un periodo di tempo incompatibile con la sua quotidianità.

In tal caso, il Tribunale, a prescindere dal tempo trascorso dall’ultima notizia, su richiesta dei presunti eredi o degli interessati o del Pubblico Ministero, può nominare un curatore a cui sarà affidato il compito di occuparsi della conservazione del patrimonio del soggetto scomparso, salvo che la persona non avesse già un legale rappresentante o un procuratore.

Il curatore rappresenta la persona scomparsa in giudizio, nella formazione degli inventari, dei conti e nelle liquidazioni o divisioni.

La scomparsa è un presupposto comune all’assenza e alla morte presunta.

L’assenza presuppone che la persona sia scomparsa da due anni, mentre per la morte presunta è richiesta la scomparsa da almeno dieci anni.

Conseguenze della  dichiarazione di assenza

Trascorsi due anni dal giorno in cui risale l’ultima notizia della persona scomparsa e vi sia incertezza sulla sua esistenza in vita, i presunti successori legittimi e chiunque ritenga di poter avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla sua morte, possono chiedere al Tribunale una dichiarazione di assenza che comporta: l’apertura del testamento dell’assente, l’immissione degli aventi diritto nel possesso temporaneo dei beni o nell’esercizio temporaneo dei diritti dell’assente oltre al temporaneo esonero dall’adempimento delle obbligazioni, delle quali la morte dell’assente produrrebbe la liberazione.

Si precisa che l’immissione nel possesso temporaneo dei beni non attribuisce la titolarità dei beni dell’assente, ma solo l’amministrazione degli stessi, nonché la rappresentanza dell’assente in giudizio ed il godimento delle rendite.

L’assenza non scioglie il matrimonio ma cessa la comunione legale tra i coniugi, infatti il coniuge dell’assente potrà contrarre un nuovo matrimonio e in caso di ritorno, la persona che era stata dichiarata assente può impugnare il matrimonio nel frattempo contratto dall’altro coniuge.

Gli effetti della dichiarazione di assenza cessano in caso di ritorno dell’assente o di prova della sua esistenza in vita, ovvero quando è dimostrata la morte dell’assente poiché in tal caso si apre la successione.

La morte presunta

Se sono trascorsi 10 anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente, il Tribunale  dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza può dichiarare la morte presunta dello scomparso a partire dal giorno in cui risale l’ultima notizia certa della sua esistenza in vita.

La dichiarazione di morte presunta produce gli stessi effetti della morte naturale, pertanto il coniuge può contrarre nuovo matrimonio e si può procedere alla dichiarazione di successione e ripartizione dei beni nei confronti degli aventi diritto.

Si può procedere alla dichiarazione di morte presunta anche se non vi è stata precedente dichiarazione di assenza.

Se la persona della quale è stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata l’esistenza, può recuperare i beni nello stato in cui si trovano ed ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia ancora dovuto.

Come prevede l’art. 66 c.c., all’attore dovrà essere restituito quanto rimane del suo patrimonio, ma non i beni ormai consumati.

Il matrimonio eventualmente contratto dal coniuge del presunto morto è nullo.

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Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com –

 

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO - Cassazionista
Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile:

Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale.
Lo studio opera su tutto il territorio nazionale grazie all’ausilio di colleghi e Corrispondenti dislocati in altri fori.

 

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