Il chiamato all’eredità e l’erede

Quesiti:

1) Qual è la differenza fra chiamato all’eredità ed erede?

2) Chi rinuncia all’eredità deve pagare le tasse di successione?

Spesso viene fatta confusione fra chiamato all’eredità ed erede, utilizzando indifferentemente tali termini, invece trattasi di due qualifiche ben diverse con diritti ed oneri differenti.

Art. 457 c.c. ( Delazione dell’eredità)

L’art. 457 c.c. così statuisce: “ L’eredità si devolve per legge o per testamento. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari”.

La successione mortis causa è un evento attraverso il quale uno o più soggetti subentrano in tutti i rapporti giuridici, ad esclusione di quelli con carattere strettamente personale, di cui il defunto era titolare.

Brevi cenni sulla successione legittima e testamentaria

La devoluzione ereditaria può avvenire per disposizioni di legge o mediante testamento: nel primo caso si parla di successione legittima disciplinata dagli artt. 565 e segg. del codice civile, nel secondo di successione testamentaria  regolata dagli artt. 587 e seguenti, c.c.

Nella successione testamentaria il testatore può disporre liberamente dei propri beni designando i suoi successori (“vocazione”), ma nei limiti imposti dalla legge a favore dei cosiddetti eredi legittimari.

Il chiamato e la delazione ereditaria

La successione in generale è regolamentata dagli articoli 456-564 del Titolo Primo (“Disposizioni generali sulle successioni”) del codice civile.

In particolare, l’art. 479 c.c. disciplina la trasmissione del diritto di accettare l’eredità: “Se il chiamato all’eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi”, disposizione che si applica in caso di morte dopo l’apertura della successione ma prima di averla accettata. Con la l’apertura della successione (delazione ereditaria) il chiamato, infatti, non è immediatamente erede, ma è titolare del diritto di accettare l’eredità: se muore senza averlo esercitato, il diritto si trasmette ai suoi eredi, insieme al suo patrimonio ereditario.

Pertanto prima dell’accettazione dell’eredità che potrà essere tacita o esplicita, la persona alla quale spetta il patrimonio ereditario prende il nome di chiamato all’eredità.

In seguito all’accettazione, diventa erede e non avrà più la possibilità di rinunciare all’eredità.

Ai sensi dell’art. 674 c.c. relativa al c.d. diritto di accrescimento, la quota devoluta al chiamato che non ha potuto o voluto accettare, per qualunque ragione, si devolve a favore degli altri beneficiari di una chiamata “congiuntiva”, il che fa crescere la quota loro spettante. Inoltre il secondo comma stabilisce che se più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l’accrescimento ha luogo a favore degli altri istituiti nella quota medesima.

Da ciò deriva che quando uno o più dei chiamati all’eredità muoiono prima del testatore, la quota dei restanti si accresce.

I poteri e i limiti del chiamato all’eredità

Secondo l’art. 460 del c.c.: “Il chiamato all’eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione. Egli inoltre può compiere atti conservativi di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall’autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio. Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell’eredità a norma dell’articolo 528”.

Ciò significa che il chiamato all’eredità, prima che avvenga l’accettazione, potrà occuparsi della conservazione, amministrazione e controllo dei beni ereditari.

Nel momento in cui accetterà il patrimonio ereditario, il delato diventerà vocato, ovvero erede.

Per quanto riguarda i limiti del chiamato, egli ad esempio, non può compiere atti di disposizione in quanto ciò renderebbe impossibile il rifiuto dell’eredità o l’accettazione con beneficio di inventario.

La rinuncia all’eredità

Il chiamato all’eredità ha la facoltà di rinunciare con una dichiarazione scritta ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale.

La rinuncia, come l’accettazione, non può essere sottoposta a condizioni o termini, né può essere limitata solo ad una parte dell’eredità.

In caso di rinuncia, il chiamato potrebbe richiedere un indennizzo qualora abbia sostenuto spese per amministrare, vigilare e conservare i beni ereditari.

Il chiamato all’eredità comunque perde la facoltà di rinunciare se sottrae i beni ereditari o se ha venduto o donato beni appartenenti al de cuius.

Rinuncia e tassa di successione

Il chiamato all’eredità che ha effettuato la rinuncia, non dovrà pagare la tassa di successione, ma è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate di aver rinunciato, presentando all’Ufficio copia autentica della dichiarazione di rinuncia.

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Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com –

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO - Cassazionista
Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

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