Risarcimento danni da fatto illecito

Quesiti:

1) Cosa si intende per fatto illecito?

2) Quali sono le condizioni per ottenere il risarcimento del danno da fatto illecito?

3) Qual è il termine di prescrizione di tale tipologia di danno?

Art. 2043 c.c.

L’art. 2043 C.C. rubricato “Risarcimento per fatto illecito” statuisce che “Qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

La condotta dolosa o colposa

Il fatto illecito si sostanza in qualsiasi condotta dolosa o colposa, rispettivamente, qualsiasi comportamento posto in essere  con intenzione e volontà di nuocere o con imprudenza, incoscienza e imperizia tale da  arrecare ad altri un danno ingiusto.

Il responsabile dell’atto illecito, in tali casi,  sarà obbligato a risarcire il danno patrimoniale e/o non patrimoniale provocato. Ma è sempre onere del danneggiato provare oltre la fattispecie concreta, anche l’esistenza di un  rapporto di causa-effetto (nesso di causalità) tra il fatto e il danno.

Qualora il danno sia stato cagionato da un soggetto incapace di intendere e di volere, il relativo risarcimento sarà dovuto dal legale rappresentante del minore o incapace, ad eccezione che lo stesso dimostri di non aver potuto impedire il fatto.

Il principio normativo posto alla base dell’articolo 2043 del c.c. è  quello del neminem laedere, in base al quale, ogni cittadino è chiamato a rinunciare a qualsiasi comportamento capace di ledere la sfera giuridica altrui.

Le condizioni per ottenere il risarcimento del danno

In linea generale, il risarcimento del danno consegue solo a condizione che, la parte danneggiata dia prova di tre circostanze:

  • di aver subìto la violazione di un diritto a seguito di un comportamento illecito altrui.
    • A tal fine bisognerà dimostrare
      • l’esistenza del proprio diritto,
      • la lesione di tale diritto per opera di un comportamento illecito altrui, di cui bisognerà fornire una prova;
  • di aver subito un danno concreto, attuale ed ingiusto.
  • che il danno subìto sia l’esclusiva e diretta conseguenza del comportamento illecito altrui ( cosiddetto rapporto di causalità).

I Danni risarcibili

I pregiudizi risarcibili possono essere di natura patrimoniale e non patrimoniale.

I danni patrimoniali

I danni  si suddividono in due macrocategorie:

  • danni patrimoniali;
  • danni non patrimoniali.

danni patrimoniali comprendono tutti quei pregiudizi che incidono sul patrimonio del danneggiato e sulla sua capacità di produrre reddito e a loro volta si suddividono in:

  1. danno emergente, consistente in una diminuzione del patrimonio;
  • b) lucro cessante, ossia una diminuzione del patrimonio che si identifica nel mancato guadagno determinato dal fatto dannoso ( es. giorni di lavoro o affari persi, perdita o riduzione della capacità lavorativa, mancato godimento di un bene fruttifero, ecc.).

Ad esempio, il risarcimento dei danni patrimoniali da incidente stradale deve comprendere, non solo tutti i costi e le perdite economiche che il sinistro ha cagionato al danneggiato ( danno emergente) ovvero i costi di riparazione del mezzo, noleggio di un mezzo sostitutivo,  ma anche tutti i mancati guadagni ( lucro cessante) conseguenti alle lesioni fisiche riportate nello scontro e all’impossibilità di utilizzare il mezzo incidentato perché sottoposto a riparazione in officina, cosiddetto “ danno da fermo tecnico”.

Inoltre il danneggiato che in conseguenza  di un incidente riporti lesioni macropermanenti, potrebbe perdere la capacità di svolgere la propria attività lavorativa.

In questi casi ha diritto ad ottenere anche un risarcimento per tutti i mancati guadagni che non potrà conseguire in futuro a causa dell’illecito subito.

Il diritto al risarcimento può essere ceduto a terzi ma solo se si tratta di diritti patrimoniali ( esempio il caso di chi deve essere risarcito dall’assicurazione per i danni riportati dal proprio veicolo a causa di un incidente stradale a tromba d’aria, il quale può cedere il proprio diritto di credito, all’officina che deve eseguire i lavori, in cambio della riparazione gratuita del mezzo).

I danni non patrimoniali

Per danno non patrimoniale si intende quel pregiudizio determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica.

Esistono diverse voci di pregiudizio che rientrano nella definizione di danno non patrimoniale, tra cui:

  • il danno biologico (lesione all’integrità psicofisica);
  • il danno morale (sofferenza interiore soggettiva);
  • il danno esistenziale (peggioramento della qualità della vita);
  • il danno da perdita del rapporto parentale (morte di un congiunto).

Il danno biologico

E’ la lesione temporanea o permanente dell’integrità psicofisica della persona che ha un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico – relazionali della vita.

Si parla di danno biologico temporaneo quando il danneggiato, a causa delle lesioni riportate nell’evento dannoso,  abbia un’incapacità a svolgere, del tutto o in parte, le proprie attività quotidiane e dinamico-relazionali per un periodo di tempo limitato.

L’inabilità temporanea si quantifica in giorni e consiste nel periodo di tempo, intercorso dall’evento lesivo alla guarigione clinica, durante il quale il danneggiato non ha potuto svolgere il proprio lavoro e le proprie attività quotidiane perché, ad esempio, ricoverato in ospedale, ingessato, con difficoltà di deambulazione, ecc.

Mentre l’inabilità permanente invece consiste nell’irreversibile perdita parziale o totale della capacità di svolgere qualsiasi lavoro profittevole a causa di un infortunio o di una malattia.

L’invalidità permanente viene quantificata in punti percentuali dal medico legale, in base ai postumi irrimediabili residuati al danneggiato. Il conteggio avviene attraverso l’utilizzo di specifiche tabelle istituite per garantire uniformità valutativa.

Effettuato il calcolo dei punti di invalidità e il conteggio dei giorni di inabilità è possibile, sempre utilizzando apposite tabelle, si può determinare l’ammontare del risarcimento del danno biologico temporaneo e permanente a cui si ha diritto.

Per ogni giorno di inabilità assoluta (incapacità totale al 100%) le tabelle in uso prevedono un importo prestabilito da erogare a titolo di risarcimento. Mentre per quanto riguarda l’invalidità permanente, il valore economico del risarcimento è:

  • crescente in misura più che proporzionale rispetto all’aumento dei punti percentuali di invalidità;
  • decrescente rispetto all’età del soggetto.

Infatti, più si è giovani e più alto sarà il risarcimento, in quanto più l’età è inferiore e tanto maggiore sarà il tempo in cui il danneggiato dovrà convivere con la menomazione permanente.

 Il danno morale ed esistenziale

Il soggetto che ha riportato un danno fisico, può patire anche una sofferenza interiore soggettiva (danno morale) e un peggioramento nel proprio stile di vita (danno esistenziale).

Alcuni esempi di danno esistenziale meritevoli di risarcimento  sono il danno da nascita indesiderata, il danno da perdita di un parente stretto.

Il danno da morte

Un fatto illecito può causare nei casi più gravi anche il decesso della vittima. In tal caso avranno diritto al risarcimento, non solo i parenti del defunto per la perdita del proprio caro, ma anche la vittima stessa.

Infatti, se tra il momento della lesione e quello del decesso sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo, la vittima del sinistro acquisisce il diritto al risarcimento dei seguenti danni:

danno biologico terminale (lesione del bene salute consistente nei postumi invalidanti sofferti tra la lesione e la morte);

danno catastrofale (la sofferenza interiore e la lucida agonia data dalla consapevolezza dell’inevitabile approssimarsi della propria fine);

danno tanatologico (perdita del bene vita).

Il diritto al risarcimento di questi danni si trasmette iure hereditatis ai successori della vittima al momento del suo decesso.

Qualora invece il decesso della vittima sia stato immediato oppure entro un brevissimo lasso di tempo dal sinistro, non si ha il tempo sufficiente affinché il credito risarcitorio sia acquisito nel patrimonio della vittima, e di conseguenza non può dar luogo a un diritto al risarcimento trasmissibile agli eredi (Cassazione sentenza n.15350 del 2015).

Per quanto riguarda invece il danno da perdita del congiunto, consistente nel vuoto creatosi dal non poter più godere della presenza del proprio caro, per aver diritto a un risarcimento è necessario che tra i soggetti (vittima e superstite) ci fossero costanti rapporti di reciproco affetto e solidarietà (Cassazione sentenza n.5258 del 2021).

La prescrizione

L’art. 2947 c.c. stabilisce che il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.

Il termine di prescrizione è invece di due anni per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie.

In ogni caso, se il fatto illecito che ha prodotto il danno è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, di quella di cinque e di due anni di cui sopra, questa si applica anche all’azione civile.

Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque o due anni, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

In altri termini:

se il fatto illecito generatore del danno non è considerato dalla legge come reato il termine di prescrizione del relativo risarcimento danni sarà di anni cinque (in generale) o di anni due (se il danno è prodotto dalla circolazione di veicoli).

Se invece il fatto illecito generatore del danno è considerato dalla legge come reato, allora il termine di prescrizione del relativo risarcimento danni sarà quello eventualmente maggiore a anni cinque, previsto per il reato.

Per esempio, se il fatto illecito è una lesione volontaria che integra anche il reato di cui all’art. 582, comma 1, c.p. il termine di prescrizione del relativo risarcimento danni sarà quello del reato ossia di sei anni.

In conclusione: il termine di prescrizione di un risarcimento danni da fatto illecito può variare e dipende dalle circostanze del caso concreto.

Come ottenere il risarcimento del danno da fatto illecito

Occorrerà rivolgersi ad un avvocato, il quale procederà con l’invio di una lettera di diffida al danneggiante, invitandolo ad adempiere entro un dato termine ed avvertendo che in caso di mancato riscontro, si procederà giudizialmente.

Pertanto, salvo alcuni casi in cui prima di agire in giudizio è necessario  incardinare la mediazione presso un Organismo a ciò delegato ( es. risarcimento derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità), si potrà adìre l’Autorità Giudiziaria per ottenere la tutela dei propri diritti.

In tal caso il danneggiato dovrà fornire al Giudice tutti gli elementi probatori ( testimoni, documenti, relazioni, fatture). Utili per dimostrare la fondatezza della propria pretesa risarcitoria, al fine di ottenere l’accoglimento della domanda e la vittoria delle spese di lite.

Per consultare gli altri articoli della rubrica vai sul seguente link:  il parere dell’avvocato

Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com –

 

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO - Cassazionista
Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

L’avvocato esercita la professione da oltre di 20 anni con specializzazione in diritto civile:

Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale.
Lo studio opera su tutto il territorio nazionale grazie all’ausilio di colleghi e Corrispondenti dislocati in altri fori.

 

 

 

 

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