Il contratto di trasporto a titolo oneroso

Il contratto di trasporto é disciplinato dagli artt. 1678 – 1702 c.c. collocati nel Capo VIII del Libro IV del Codice Civile.

Si tratta di un contratto con il quale una parte (chiamato vettore) si obbliga, dietro corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo all’altro.

Il contratto di trasporto è un contratto consensuale a prestazioni corrispettive ed è oneroso e a forma libera.

L’oggetto della prestazione può essere sia il trasporto di persone che quello di cose.

Contratto di trasporto di persone e contratto di trasporto di cose

Le disposizioni che regolano il contratto di trasporto di persone (artt. 16811682 c.c.) si concentrano esclusivamente sulla responsabilità del vettore, la quale si manifesta in caso di inadempimento assoluto o di ritardo nell’adempimento della prestazione dovuta o in caso di sinistri, i quali colpiscono la persona del vettore o le res che il vettore porta con sé, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare la verificazione del danno.

E’ quindi prevista una responsabilità aggravata a carico del vettore che riguarda anche quei sinistri che discendono da eventi non imputabili, quantomeno in via diretta, al vettore.

Il trasporto di cose, invece, è caratterizzato dalla manifestazione di un’obbligazione di custodia, strumentale e comunque accessoria rispetto a quella principale di trasporto.

I documenti che devono essere forniti al vettore dal mittente per dare esecuzione all’obbligazione sono elencati all’art. 1683 c.c.

In particolare, il mittente ha il dovere di indicare in modo preciso al vettore:

  1. il nome del destinatario,
  2. il luogo di destinazione,
  3. la natura,
  4. il peso,
  5. la quantità
  6. il numero delle cose che devono essere trasportate,
  7. nonché tutti gli ulteriori dettagli, ritenuti necessari per dare esecuzione al contratto di cui in esame.

Secondo l‘art. 1684 c.c., quindi il mittente deve rilasciare una lettera di vettura al vettore, mentre il vettore deve consegnare al mittente una ricevuta di carico o un duplicato della lettera di vettura.

Se questi documenti vengono rilasciati con clausola “all’ordine”, essi assumono il valore di titoli di credito.

L’art. 1686 c.c. stabilisce che, in caso di impedimenti o di ritardi nell’esecuzione del trasporto per cause non imputabili al vettore, questi deve rivolgersi al mittente per avere indicazioni su come provvedere correttamente e secondo le volontà di quest’ultimo alla custodia delle cose; in tal caso il vettore ha diritto anche al rimborso delle spese sostenute, tenuto conto anche del percorso di trasporto già compiuto.

Una volta terminato il percorso che il vettore deve attuare, la res viene consegnata al destinatario, tuttavia, se il destinatario risulta irreperibile ovvero rifiuta o ritarda la richiesta di riconsegna delle cose trasportate, il vettore deve comunicarlo al mittente, il quale a sua volta dovrà dare istruzioni al vettore sul da farsi rispetto a quei particolari beni.

L’art. 1690 c.c. precisa altresì che, nel caso in cui sorga una controversia tra più destinatari o nel caso in cui il destinatario ritardi a ricevere le cose trasportate, il vettore può porle in deposito o, se soggette a deterioramento, può venderle, informando prontamente il mittente sia dell’eventuale deposito che della vendita.

Per quanto riguarda la responsabilità del vettore nei confronti del mittente, essa sorge in caso di inadempimento assoluto o di semplice ritardo nell’esecuzione della prestazione da parte del vettore o ancora in caso di perdita o avaria delle cose trasportate, salva la prova che la perdita e l’avaria anzidette siano derivate da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse, dal loro imballaggio, dal fatto del mittente o da quello del destinatario (c.d. responsabilità ex recepto).

Pertanto, per essere esente da ogni responsabilità, il vettore ha l’onere di provare che il danno è dipeso da un evento che non può essere ricompreso nella propria sfera d’azione.

Riepilogo

Riepilogando, quindi, una delle più evidenti differenze tra il contratto di trasporto di persone e quello di cose consiste nella circostanza che nel trasporto di cose, il vettore, fornendo la prova positiva che il danno è dipeso da un evento a lui non imputabile, è esente da ogni responsabilità, mentre nel trasporto di persone, il vettore risponde anche degli eventi a lui non imputabili, se non prova di aver adottato tutte le misure possibili e immaginabili per evitare che questi si verifichino.

Si evidenzia inoltre che ai sensi dell’art. 1696 c.c., il danno che deriva dalla perdita o dall’avaria della cosa trasportata si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate, tenendo conto del luogo e del tempo della riconsegna.

Inoltre, il destinatario, prima di ricevere la res, ha diritto di far accertare sia l’identità sia lo stato della stessa: se vengono riscontrate la perdita o l’avaria delle cose trasportate, il vettore ha il dovere di rimborsagli le spese che il destinatario ha dovuto sostenere per compiere l’accertamento appena indicato.

Nel caso in cui, però, il destinatario riceva le cose senza alcuna riserva, nel momento in cui corrisponde quanto dovuto al vettore, si estingue ogni eventuale azione esperibile nei confronti di quest’ultimo, eccetto il caso di dolo o colpa grave del vettore.

Sono fatte salve, tuttavia, le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della consegna della cosa trasportata, però il danno deve essere denunciato dal destinatario non appena questi ne viene a conoscenza e, comunque, entro otto giorni dal ricevimento della cosa.

Trasporto individuale e cumulativo

Si distingue poi il trasporto individuale e cumulativo, quest’ultimo a sua volta scindibile in trasporto cumulativo di cose (artt.1700, 1701 e 1702 c.c.) o di persone (1682 c.c.)

Ai sensi dell’art. 1700 c.c. :  Nei trasporti che sono assunti cumulativamente da più vettori successivi con unico contratto, i vettori rispondono in solido per l’esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione. Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio può agire in regresso contro gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Se risulta che il fatto dannoso è avvenuto nel percorso di uno dei vettori, questi è tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario, al risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non è avvenuto nel proprio percorso”.

L’art. 1701 c.c. prevede “ I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare nella lettera di vettura o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al momento in cui sono loro consegnate. In mancanza di dichiarazione, si presume che le abbiano ricevute in buono stato e conformi alla lettera di vettura”.

Ed ancora secondo l’art. 1702 c.c. “ L’ultimo vettore rappresenta i vettori precedenti per la riscossione dei rispettivi crediti che nascono dal contratto di trasporto e per l’esercizio del privilegio sulle cose trasportate. Se egli omette tale riscossione o l’esercizio del privilegio, è responsabile verso i vettori precedenti per le somme loro dovute, salva l’azione contro il destinatario”.

Nel trasporto cumulativo di persone, invece, ai sensi dell’art.1682, co.1 c.c. “ciascun vettore risponde nell’ambito del proprio percorso” e senza alcun vincolo di solidarietà nei confronti degli altri vettori.

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Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com – (Immagine di copertina a cura della Redazione)

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO - Cassazionista
Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile:

Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale.
Lo studio opera su tutto il territorio nazionale grazie all’ausilio di colleghi e Corrispondenti dislocati in altri fori.

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