La Par Condicio Creditorium

COS’E’ LA PAR CONDICIO CREDITORUM E QUANDO SI APPLICA

Si sente spesso parlare della cosiddetta par condicio creditorum, locuzione che indica la parità di trattamento dei creditori.

A sancire tale diritto è l’art. 2741 del c.c. secondo cui “I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. Sono cause di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche”.

Il diritto di prelazione specifica quali siano i soggetti il cui credito verrà soddisfatto prima di quello degli altri.

Dal momento del fallimento, quindi, nessun soggetto creditore può intraprendere azioni di tipo individuale o esecutivo.

La norma sopra indicata distingue due categorie di creditori: i creditori titolari, ovvero quelli che godono di un diritto di prelazione che consente di soddisfare tale diritto prima di altri e per la totalità ed i creditori chirografari che di solito ricevono una proporzione e non l’intero importo di cui sono creditori.

Pertanto la liquidità ottenuta dalla vendita forzata va distribuita prima ai creditori assistiti da garanzia e poi il residuo verrà distribuito in proporzione fra gli altri creditori come stabilito dall’art. 2741 c.c.

Il privilegio riguarda sia la ripartizione dell’attivo, sia la percentuale degli interessi come previsto dall’art. 54 della legge fallimentare secondo cui: “I creditori garantiti da pegno, privilegio o ipoteca possono far valere il diritto di prelazione sul prezzo assegnato ai beni vincolati per quanto riguarda capitale, interessi, spese”.

La par condicio creditorum, quindi, vale solo all’interno di una medesima classe, ma i creditori di una classe possono, previa votazione di assemblea separata, approvare un trattamento differenziato.

Ciò riguarda i crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento (crediti concorsuali).

Hanno invece un diverso trattamento i crediti sorti nel corso della procedura in conseguenza dell’attività degli organi fallimentari, ad esempio il compenso nei confronti del curatore, che costituiscono crediti sorti nei confronti della massa fallimentare e devono essere soddisfatti con prededuzione.

Si evidenzia che la differenza più rilevante tra la procedura esecutiva singolare e la procedura esecutiva fallimentare è che in quella singolare l’applicazione del principio della par condicio è meramente eventuale, ovvero subordinata al verificarsi del concorso fra creditori, dal momento che la procedura esecutiva singolare può essere iniziata anche da un solo creditore senza che ne intervengano altri.

Ciò non vale in ambito fallimentare, perché in questo caso la legge dispone che vi sia un curatore fallimentare tenuto ad avvisare tutti i creditori.

Sarà poi il creditore stesso a valutare se sia conveniente insinuarsi o meno nella procedura fallimentare.

Il divieto di patto commissorio

Proprio per evitare di violare la parità di trattamento fra i creditori, i patti commissori sono considerati nulli dal nostro Ordinamento Giuridico (art. 2744 c.c.).

Il patto commissorio è un accordo tra debitore e creditore, in base al quale, in mancanza del pagamento del credito nel termine stabilito, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passa al creditore.

Tale accordo, infatti, se fosse ritenuto valido, violerebbe non solo la par condicio creditorum, ma altererebbe anche l’ordine con cui, sulla base dei propri diritti di prelazione, i creditori privilegiati hanno diritto ad essere soddisfatti con priorità sul patrimonio del debitore.

 

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Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com – (Immagine di copertina a cura della Redazione)

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO - Cassazionista
Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile:

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