La testimonianza del coniuge nel giudizio civile

E’ ammessa la testimonianza del coniuge nel giudizio civile?

L’art. 247 c.p.c. così recita : “ Non possono deporre il coniuge ancorchè separato, i parenti o affini in linea retta e coloro che sono legati a una delle parti da vincoli di affiliazione salvo che la causa verta su questioni di stato, di separazione personale o relative a rapporti di famiglia”.

Testimoniare rappresenta un dovere, tant’è che l’art. 255 c.p.c. prevede che : “ Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l’accompagnamento all’udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000,00 euro. In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l’accompagnamento del testimone all’udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000,00 euro. Se il testimone si trova nell’impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e se questi sono situati fuori dalla circoscrizione del tribunale, delega all’esame il giudice istruttore del luogo  ”.

La testimonianza del coniuge in caso di comunione e in ipotesi di separazione dei beni. 

In caso di comunione

Nel processo civile, la testimonianza è ammessa solo da parte di chi è “terzo” rispetto al processo, infatti è esclusa la possibilità di testimoniare per tutte le persone che possono avere un “interesse” nella causa.

In particolare ai sensi dell’art. 246 cpcNon possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”.

Questo interesse però non può essere un semplice “interesse economico”, diretto o indiretto, ma deve  trattarsi di un interesse tale da legittimare il titolare a intervenire nella causa ed essere parte di essa.

La legge non vieta infatti ai coniugi o ad altri parenti di testimoniare in un giudizio civile o penale, a patto che siano capaci di intendere e di volere.

In passato, esisteva una vera e propria disposizione di legge che stabiliva l’incapacità a testimoniare del coniuge,  dei parenti e degli affini in linea retta.

La sentenza n. 248/1974 della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima questa norma, stabilendo che l’incapacità a testimoniare dei soggetti vicini alla parte non può essere presunta.

Bisogna comunque fare attenzione ai conflitti d’interessi. Per le cause con possibile rilevanza economica è importante considerare il regime patrimoniale dei coniugi, ovvero l’interesse del coniuge a testimoniare in un senso piuttosto che nell’altro.

Pertanto secondo la giurisprudenza, l’essere in regime di comunione legale dei beni non fa perdere il diritto di testimoniare in favore del coniuge, tuttavia è necessario effettuare una valutazione caso per caso.

Al riguardano si segnalano le seguenti pronunce:

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 9304/2015, ha ritenuto che il coniuge in comunione dei beni è incapace a testimoniare nelle cause avanzate dall’altro per l’attribuzione di beni destinati a incrementare il patrimonio comune.

Oltre all’aspetto economico, la non attendibilità del coniuge può rilevare semplicemente dal rapporto personale e dal legame affettivo e tale circostanza viene valutata di volta in volta dal giudice

La testimonianza del marito o della moglie in comunione dei beni non è ammessa se la causa riguarda beni in comunione (ad esempio la casa o l’auto. ( cfr. Cass. 8 maggio 2015 n. 9304, Cass. 21 gennaio 2010 n. 988, Cass. 22 aprile 2008 n. 10398).

Secondo i Giudici di Legittimità ( cfr. Cass. 16 aprile 2009 n. 9015, Cass. 9 febbraio 2005 n. 2621) il criterio per stabilire se un coniuge può testimoniare in favore dell’altro va valutato caso per caso, sulla base degli interessi in gioco, ovvero del diritto oggetto di controversia.

Ed ancora, la sentenza n. 2295/21 ribadisce che in tema di prova testimoniale non esiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia con una delle parti processuali un vincolo di parentela o coniugale.

Infatti, l’attendibilità degli stessi non deve essere esclusa aprioristicamente, senza altri elementi da cui il giudice possa desumere la perdita di credibilità.

In tal caso l’ultima parola spetta sempre al giudice, che valuta le prove «secondo il proprio prudente apprezzamento». Pertanto spetta al magistrato dedurre dalle dichiarazioni testimoniali riportate in verbale e dall’analisi delle altre prove se il teste abbia detto il vero o meno.

Pertanto, in conclusione, non sussiste nel nostro ordinamento un’incapacità del coniuge in regime di comunione legale a testimoniare nelle controversie in cui sia parte l’altro coniuge, ma bisogna invece verificare, di volta in volta, la natura del diritto oggetto della controversia.

Ad esempio in caso di regime di comunione di beni fra i coniugi, qualora sia promossa una causa da parte del marito o della moglie su un bene destinato a incrementare il patrimonio comune, l’altro coniuge si trova in una condizione di incapacità a testimoniare (stante la sua facoltà di intervenire nel processo).

Nel caso di separazione dei beni

Il marito o la moglie in separazione dei beni, se non è anche cointestatario del bene oggetto della causa, può sempre testimoniare.

 

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Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com – (Immagine di copertina a cura della Redazione)

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO - Cassazionista
Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

L’avvocato esercita la professione da oltre di 20 anni con specializzazione in diritto civile:

Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale.
Lo studio opera su tutto il territorio nazionale grazie all’ausilio di colleghi e Corrispondenti dislocati in altri fori.

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