Il fermo amministrativo auto

Quesiti:

Cos’è il fermo amministrativo?

Cosa si rischia se ci circola con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo?

Come cancellarlo?

Il ricorso per contestare il fermo amministrativo

Il fermo amministrativo

Il fermo amministrativo auto, o su altri beni mobili, comporta il divieto di utilizzare il mezzo fino all’estinzione del debito e alla cancellazione del fermo. E’ un atto utilizzato dalla Pubblica Amministrazione e da altri enti, per recuperare in maniera forzosa i propri crediti (tributi non versati, contravvenzioni non pagate).

Spesso costituisce una sanzione accessoria in caso di violazioni di alcune norme del Codice della Strada.

L’introduzione è avvenuta con il D.P.R. n. 602/1973 e viene applicata sui beni mobili registrati, non solo automobili, al fine di impedire al proprietario del bene di servirsene finché non sarà estinto il debito e cancellato il fermo.

Cosa si rischia se ci circola con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo?

Il mezzo non può essere messo in circolazione sino alla cancellazione del fermo, in caso contrario si rischia:

– una sanzione amministrativa compresa tra euro 776,00 ed euro 3.111,00;

– la confisca del mezzo, cioè il passaggio definitivo in proprietà allo Stato; non può essere radiato dal PRA, esportato o rottamato; deve essere custodito in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ad esempio garage o cortile privato.

Ove il debito non venga saldato, il concessionario alla riscossione può pignorare il mezzo e farlo vendere, per recuperare l’importo dovuto.

Il fermo amministrativo viene eseguito e comunicato dall’agente della riscossione, tramite la notifica di una cartella esattoriale contenente la richiesta di pagamento e l’avviso che se nei 60 giorni successivi alla notifica il debitore non ha pagato, o non ha ottenuto una rateizzazione, una sospensione o un annullamento del debito, l’agente riscossore può procedere coattivamente.

E’ importante evidenziare che l’esecuzione del fermo amministrativo, con iscrizione del provvedimento al PRA, deve necessariamente essere preceduta dalla notifica al debitore del relativo preavviso. Deve anche indicare la tipologia di debito, l’importo dovuto, l’anno di riferimento del debito, il numero della cartella esattoriale e la data della notifica.

Dal ricevimento del preavviso decorrono ulteriori 30 giorni entro i quali il debitore potrà saldare, rateizzare, sospendere o far annullare il debito, altrimenti il fermo verrà iscritto.

Il preavviso è un atto prodromico necessario, in mancanza del quale il successivo fermo può essere contestato.

Come comportarsi in caso di ricezione di un preavviso di fermo amministrativo?

Una volta ricevuta la notifica del preavviso, il debitore potrà o saldare integralmente il debito o chiedere la rateizzazione.

Anche in caso di istanza di rateizzazione si blocca l’azione esecutiva se non ancora intrapresa, purché poi il piano di pagamento venga eseguito nei modi e termini stabiliti.

Se invece il fermo già esiste, occorrerà effettuare il pagamento della prima rata e presentare istanza all’agente per la riscossione per avere la sospensione del fermo che veniva annotata in riferimento al veicolo.

Se il bene oggetto del preavviso di fermo è un bene strumentale, si può fare istanza per ottenere l’annullamento, allegando la documentazione a supporto.

Lo stesso dicasi in ipotesi il bene sottoposto a fermo è destinato all’uso da parte di persona disabile.

Il debito o la cartella esattoriale possono essere oggetto di contestazione tramite apposita domanda corredata da documenti a supporto delle doglianze al fine di ottenere la sospensione della riscossione.

Codice della Strada

Il codice della strada prevede, per alcune violazioni, il fermo amministrativo anche come sanzione accessoria, quindi ulteriore rispetto alla sanzione pecuniaria.

Inoltre è previsto automaticamente il fermo amministrativo del mezzo nei casi in cui viene applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente, salvo che il veicolo non appartenga ad una persona completamente estranea alla violazione o al reato e nei casi in cui la circolazione è avvenuta contro la sua volontà come previsto dall’art. 214 c.d.s.

Il veicolo, se non affidato a terzi specializzati nella custodia, viene affidato al proprietario, che ha l’obbligo di custodirlo in luogo non soggetto a pubblico passaggio.

Il fermo è un provvedimento che viene iscritto sul Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Chiunque ne abbia interesse potrà verificare l’esistenza di fermo amministrativo dell’auto tramite una visura della targa del veicolo.

La giurisprudenza ha ritenuto che il fermo amministrativo non può essere legittimamente iscritto su un bene che appartenga a più persone e di cui una sola sia debitrice, al fine di tutelare la persona totalmente estranea all’inadempimento.

Come si cancella il fermo amministrativo?

Una volta saldato il debito per il quale è stato iscritto il fermo, il soggetto dovrà presentare alla Direzione Provinciale ACI (che gestisce il PRA) apposita richiesta.

A seguito dell’esito positivo della richiesta, viene cancellato il fermo amministrativo e viene rilasciato il nuovo Certificato di Proprietà Digitale.

Se invece il fermo amministrativo è stato iscritto erroneamente – ad esempio perché basato su una somma non dovuta dal contribuente – il concessionario della riscossione provvede a richiedere al PRA la cancellazione gratuita dell’iscrizione del fermo.

Il bollo auto deve essere pagato?

Il bollo auto è una tassa di possesso, quindi deve essere pagata indipendentemente dall’utilizzo del mezzo. Tuttavia, una circolare del Ministero delle Finanze n2/2003 prevede che la documentazione attestante l’iscrizione di un fermo amministrativo produce effetti riguardo la temporanea perdita di possesso del veicolo e la conseguente esenzione dal pagamento del bollo.

Si evidenzia, però, che essendo una tassa regionale, è possibile che vi siano disposizioni diverse da Regione a Regione.

Fermo amministrativo auto e risarcimento del danno

In caso di sinistro in linea di massima, la compagnia assicurativa potrà legittimamente rifiutarsi di pagare i danni causati dalla circolazione di un mezzo sottoposto a fermo amministrativo, ipotesi che spesso viene prevista direttamente nel contratto.

Ricorso per contestare il provvedimento di fermo amministrativo

Una volta verificata la sussistenza dei presupposti per contestare il provvedimento di fermo amministrativo è possibile presentare ricorso.

Occorre però distinguere il caso in cui il fermo è dovuto a mancato pagamento di oneri fiscali, ove la competenza è delle Commissioni Tributarie Provinciali e l’ipotesi ove il fermo è dovuto a mancato pagamento di contributi e sanzioni diverse, poiché in tal caso la competenza è del giudice ordinario.

Per consultare gli altri articoli della rubrica vai sul seguente link:  il parere dell’avvocato

Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com – (Immagine di copertina a cura della Redazione)

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO - Cassazionista
Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile:

Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale.
Lo studio opera su tutto il territorio nazionale grazie all’ausilio di colleghi e Corrispondenti dislocati in altri fori.

Translate »