Il contratto di franchising: pro e contro

Il Franchising (affiliazione commerciale) è un contratto atipico di distribuzione che consente, a chi ha poca esperienza o addirittura nessuna, di avviare un’attività.

Chi decide infatti di entrare nel mondo dell’imprenditoria non sempre ha dimistichezza con la burocrazia, finanziamenti, arredi, pubblicità, ricerca del personale ed il franchising, per come è stato concepito, permette di risolvere tutti questi problemi.

Per tali motivi, infatti, sempre più imprenditori scelgono questa formula commerciale per aprire la propria impresa.

Normativa applicabile

Il franchising è regolamentato dalla legge n. 129 del 6/05/2004 “Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale”, nonché dal decreto n. 204 del 2/09/2005.

Tale normativa fornisce solo indicazioni generali alle parti per la disciplina del contratto, pertanto, ove essa non disponga, devono applicarsi le norme del codice civile sui contratti.

Le parti del contratto

Con il contrato di franchising un imprenditore (franchisor) affida ad un altro imprenditore (franchise), la vendita dei propri prodotti con l’utilizzazione del proprio marchio e della propria insegna e secondo le proprie tecniche di vendita e propaganda, in cambio del pagamento di un corrispettivo e/o di una percentuale sulle vendite lorde o sugli utili netti.

In ogni caso, nonostante l’uso comune del marchio, affiliante e affiliato sono soggetti distinti dal punto di vista economico e giuridico, come ha precisato la Suprema Corte di Cassazione, sez. III civile, con sentenza n. 647 del 15/01/2007: questa separazione impedisce all’affiliante di chiedere a un debitore dell’affiliato il pagamento di un credito di quest’ultimo.

Gli obblighi delle parti

L’affiliante (franchisor) concede all’affiliato l’utilizzo del marchio e fornisce la sua esperienza e le sue conoscenze sulle tecniche di vendita per distribuire i suoi prodotti o servizi con l’obiettivo di fargli ottenere il massimo profitto.

L’affiliato (franchesee), da parte sua, deve pagare al franchisor una fee d’ingresso, ossia una quota che il franchisor chiede per poter aprire l’attività, oltre ad una royalty (fissa o variabile).

Inoltre può anche essere previsto il pagamento di un canone periodico per le spese pubblicitarie, per l’attività di promozione del marchio a livello locale e nazionale da parte del franchisor.

Le responsabilità

L’affiliato ha la responsabilità di gestire il punto vendita e di sopportare tutti gli oneri che ne derivano, cosiddetto rischio d’impresa, salvo che fra le parti sia stato pattuito diversamente.

L’affiliante, invece, deve promuovere il marchio, formare il personale, arredare i locali e organizzare i vari punti vendita.

Il contratto può prevedere che per queste attività l’affiliato debba sopportare alcuni costi.

Sull’affiliante grava soprattutto la responsabilità dell’eventuale mancato successo del marchio.

Esclusiva territoriale

A tutela dell’affiliato di solito l’affiliante garantisce l’esclusa territoriale. Tale previsione è condizionata dal tipo di attività dell’affiliante e può essere concessa dietro il pagamento di una quota ulteriore a carico dell’affiliato. L’art. 3, comma 4 lettera c) della legge 129/2004 prevede che il contratto deve espressamente indicare “l’ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall’affiliante”.

Sugli obblighi a cui è tenuto l’affiliante, in assenza dell’esclusiva territoriale in favore dell’affiliante si è espresso il Tribunale di Milano con sentenza del 6/03/2017 che ha stabilito che, nel caso in cui non venga pattuita contrattualmente una zona di esclusiva in favore dell’affiliato, l’affiliante ha comunque l’obbligo di creare una rete di distribuzione “razionalesenza sovrapposizioni tra affiliati.

Il diritto di recesso

Come in tutti i contratti, anche in quello di franchising, può verificarsi che le parti decidano di interrompere il loro rapporto.

L’ipotesi più frequente è quella in cui l’affiliato manifesti l’intenzione di interrompere il contratto, prima della scadenza naturale, perché non ha raggiunto i risultati economici sperati o perché è in perdita.

In genere i contratti di franchising non prevedono il recesso anticipato dell’affiliato, se lo fanno pongono a suo carico delle penali molto elevate o stabiliscono anticipatamente i casi specifici in cui è possibile. Può anche verificarsi però che, nel momento in cui il contratto giunga alla sua naturale scadenza, l’affilante non voglia (in assenza di una clausola che disponga il rinnovo automatico o che lo stabilisca solo in determinati casi), rinnovare il contratto all’affiliato, che invece ha interesse a proseguire il rapporto per non perdere il denaro investito o perché non ha alternative occupazionali.

In caso di disaccordo tra le parti spesso è il Giudice a dover dirimere la controversia insorta fra le parti.

Inadempimento degli obblighi contrattuali

Il franchising è un contratto a prestazioni corrispettive, in cui il sinallagma rappresenta il punto di equilibrio pattuito tra le parti nell’adempimento degli obblighi rispettivi. La parte che adempie può chiedere la risoluzione nel momento in cui la controparte è inadempiente.

Ai sensi del comma 3 art 3 legge 129/2004, infatti,È fatta salva l’ipotesi di risoluzione anticipata per inadempienza di una delle parti.”

Franchising: abuso di dipendenza economica e abuso di posizione dominante

Il divieto di abuso di dipendenza economica è previsto dall’art. 9 Legge n. 192 18/06/1998, sulla subfornitura nelle attività produttive, al fine di tutelare il subfornitore. La disposizione di legge vieta a una o più imprese, di abusare dello stato di dipendenza economica di un’impresa cliente o fornitrice. La norma definisce la dipendenza economica la situazione in cui un’impresa, nei rapporti commerciali con un’altra, determini un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. Per valutare la sussistenza di dipendenza economica, è necessario tenere conto della possibilità concreta, per la parte che ha subito l’abuso, di reperire alternative soddisfacenti sul mercato. L’abuso può anche manifestarsi attraverso il rifiuto di vendere o di comprare e nella imposizione di condizioni contrattuali immotivatamente gravose o discriminatorie o nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in corso. La norma vieta espressamente il patto con cui si realizzi l’abuso di dipendenza economica e lo sanziona con la nullità.

Tipi di franchisig

Possiamo distinguere il franchising di produzione dove l’affiliante produce i propri beni e li distribuisce attraverso gli affiliati (tipici sono i marchi di abbigliamento); il franchising di distribuzione sono catene in cui il franchisor ha il ruolo di centrale acquisti in quanto compra grandi quantità di prodotti da vari produttori e li distribuisce agli affiliati (in tal modo l’affiliato si avvantaggia della selezione dei fornitori effettuata a monte dall’affiliante. Tra le più famose presenti sul mercato ci sono Oviesse, Coin e Upim); franchising di servizi, nel quale il franchising non è creato per distribuire prodotti, ma per prestare servizi di vario genere (ad esempio i franchising sorti nel settore della ristorazione).

Vantaggi e svantaggi

Questa formula presenta vantaggi per entrambe le parti: il franchesee, infatti, non è costretto a partire da zero per mettere in piedi la propria impresa e il franchisor può espandere la sua rete distributiva.

Per quanto riguarda gli svantaggi, sicuramente il franchisor non ha gli stessi margini di guadagno di un punto vendita di apertura diretta, mentre per quanto riguarda il franchisee, quest’ultimo deve rinunciare a parte della propria autonomia, dovendo sottostare alle regole dettate dal franchisor.

 

 

Per consultare gli altri articoli della rubrica vai sul seguente link:  il parere dell’avvocato

Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com –

 

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO - Cassazionista
Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile:

Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale.
Lo studio opera su tutto il territorio nazionale grazie all’ausilio di colleghi e Corrispondenti dislocati in altri fori.

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