Infezioni Nosocomiali e Giurisprudenza

Viene definita infezione ospedaliera, o nosocomiale, ogni episodio infettivo contratto da un paziente o un dipendente a causa della permanenza o dell’attività lavorativa in ambiente ospedaliero.

La sentenza della Suprema Corte 6386/2023 del 3 marzo 2023, in punto di infezioni ospedaliere, ha portato ad una importante svolta nell’ambito del contenzioso giudiziario in quanto ha delineato chiaramente gli oneri probatori e imposto direttive tecniche per la produzione e la valutazione della documentazione a sostegno delle ragioni degli operatori sanitari.

Con la predetta statuizione gli Ermellini hanno previsto qual’è l’onere della prova a carico della struttura e/o del medico per andare esenti da responsabilità, chiarendo che non si tratta di una responsabilità oggettiva.

La giurisprudenza

Richiamandosi ad un proprio precedente, la Suprema Corte di Cassazione con la predetta statuizione ha ribadito che: “spetta al paziente provare il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica ( o l’insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre alla struttura sanitaria compete la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione o la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione, con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, spetterà alla struttura provare: 1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l’insorgenza di patologie infettive; 2) di dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico; di tal che la relativa fattispecie non integra un’ipotesi di responsabilità oggettiva” (cfr. Cass. sez. III, 23/02/2021, n.4864, Cass. Sez. III 15/06/2020 n. 11599).

Inoltre la Cassazione elenca i punti di una vera e propria check list indicando ciò che le strutture dovrebbero allegare e dimostrare per rendere la prova liberatoria loro richiesta, ovverosia “di aver adottato tutte le cautele prescritte” e “di aver applicato i protocolli di prevenzione”.

Le attività di prevenzione del rischio infettivo

In particolare vengono elencati per la prima volta le attività di prevenzione del rischio infettivo, per cui le strutture dovranno dar prova di averle attuate, sulla base della “specificità dell’infezione” per la quale è promossa l’azione giudiziaria.

Invero, a fronte della dimostrazione resa in via presuntiva da parte del danneggiato circa l’aver contratto l’infezione in ambito ospedaliero, secondo la Corte, l’ente ospedaliero dovrà dimostrare:

a) l’indicazione dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;

b) l’indicazione delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria; l’indicazione delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;

d) le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;

e) le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;

f) la qualità dell’aria e degli impianti di condizionamento;

g) l’attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;

h) l’indicazione dei criteri di controllo e di limitazione dell’accesso ai visitatori;

i) le procedure di controllo degli infortuni e delle malattie del personale e le profilassi vaccinali;

j) l’indicazione del rapporto numerico tra personale e degenti;

k) la sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;

l) la redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti da comunicare alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella;

m) l’indicazione dell’orario della effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio.

Responsabilità

Quanto agli oneri soggettivi, i Giudici di Legittimità entrano anche nel merito delle responsabilità personali dei dirigenti apicali, del direttore sanitario e del dirigente di struttura complessa (ex primario), specificando quali sono gli obblighi soggettivi in capo a ciascun soggetto dell’Azienda ospedaliera.

Tali linee guida dovranno quindi essere seguite dai professionisti del settore al fine di garantire una maggiore tutela dei diritti dei pazienti e una maggiore responsabilizzazione degli operatori coinvolti.

Per consultare gli altri articoli della rubrica vai sul seguente link:  il parere dell’avvocato

Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com – (Immagine di copertina a cura della Redazione)

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO - Cassazionista
Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile:

Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale.
Lo studio opera su tutto il territorio nazionale grazie all’ausilio di colleghi e Corrispondenti dislocati in altri fori.

Translate »