Gratuito Patrocinio

Novita’ in materia di gratuito patrocinio: requisiti ed aumento del limite di reddito

Il gratuito patrocinio

E’un istituto importante che interessa un numero elevato di cittadini, i quali spesso non lo conoscono, ovvero non sono informati sui requisiti richiesti dalla Legge per poterne beneficiare.

Il gratuito patrocinio discende dal disposto dell’art. 24 della nostra Costituzione secondo cui: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”.

Da ciò consegue che anche i soggetti economicamente più deboli hanno la possibilità di farsi assistere da un avvocato e all’occorrenza da un Consulente Tecnico, senza sostenerne i costi che rimangono a carico dello Stato.

Tale forma di assistenza legale gratuita a carico dello Stato in favore dei cittadini meno abbienti, il cui reddito annuo non supera la soglia stabilita, viene concessa sia nel caso si debba promuovere un giudizio, sia per difendersi.

Requisiti e adeguamento dei limiti di reddito

E’stato pubblicato in G.U. Serie Generale 6.6.23, il Decreto interdirigenziale 10.5.23 per l’adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato fissato ad euro 12.838,01 (in precedenza il limite era stato determinato in euro 11.734,93).

Possono presentare la domanda per ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, tutti i cittadini italiani, stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare, apolidi, gli enti o le associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

Sono invece esclusi tutti coloro i quali sono stati condannati in via definitiva per associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

I redditi da considerare sono tutte le tipologie di redditi imponibili ai fini delle imposte sui redditi, compresi quelli dei familiari conviventi e anche quelli esenti IRPEF, pertanto anche il reddito di cittadinanza e l’importo dell’assegno di mantenimento percepito dall’ex coniuge.

La domanda

L’ammissione al gratuito patrocinio si richiede tramite la presentazione di un’istanza in carta semplice con allegata l’autocertificazione dei redditi percepiti durante l’anno precedente e l’impegno a comunicare eventuali variazioni di reddito, da depositare presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati territorialmente competente per il giudizio civile, amministrativo o tributario.

In caso di processi penali, va depositata presso la cancelleria del magistrato competente.

Esiste un elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato formato da difensori che ne hanno fatto domanda di inserimento.

Il patrocinio a spese dello Stato riguarda solo la fase giudiziale, pertanto l’attività svolta in fase stragiudiziale non è coperta dal beneficio.

La differenza con la difesa d’ufficio

La difesa d’ufficio è prestata in materia penale o nei procedimenti davanti al Tribunale dei Minorenni.

In tal caso il difensore d’ufficio è nominato dal Giudice o dal P.M. attingendo da un elenco di difensori predisposto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

La differenza è che le spese relative al gratuito patrocinio gravano sullo Stato, mentre il difensore d’ufficio è pagato dal cliente.

In caso di ammissione al gratuito patrocinio il difensore deposita la nota spese con allegata la relativa delibera e il corrispettivo ad esso spettante è ridotto alla metà, mentre non può chiedere compensi o rimborsi al cliente verificandosi in caso contrario grave illecito disciplinare.

Rigetto e revoca

In sede civile, il Consiglio dell’Ordine, nei 10 giorni successivi al deposito della richiesta, valuta la sua ammissibilità e può anche rigettarla o dichiararla inammissibile; in questi casi l’istanza può essere proposta al giudice competente per il giudizio che decide con decreto.

In ambito penale, la domanda si rivolge direttamente al giudice che, valutate le risultanze del casellario giudiziario, il tenore di vita, le condizioni personali e familiari, può decidere di rigettare l’istanza. La decisione avviene entro 10 giorni dal momento della presentazione dell’istanza.

Il decreto di ammissione al gratuito patrocinio può essere revocato dal giudice (art. 136 DPR 115/2002):

  • se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio;
  • se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione,
  • se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

La revoca è pronunciata con decreto dal giudice e ha effetto dal momento dell’accertamento delle modificazioni reddituali o retroattivamente, in tutti gli altri casi.

Per consultare gli altri articoli della rubrica vai sul seguente link:  il parere dell’avvocato

Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com – (Immagine di copertina a cura della Redazione)

 

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO - Cassazionista
Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile:

Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale.
Lo studio opera su tutto il territorio nazionale grazie all’ausilio di colleghi e Corrispondenti dislocati in altri fori.

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