Dopo la prima giornata di Serie A TIM 2023/2024, arrivano puntuali le prime sanzioni da parte del Giudice sportivo, relative alla tre giorni di campionato.
SQUALIFICATI
Un solo squalificato in Serie A e si tratta del portiere del Frosinone, Stefano Turati, colpevole di un’espressione blasfema, ripresa dalle immagini televisive ed usata come prova.
LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Di seguito tutte le decisioni prese oggi dal Giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti.
P.Q.M.
Considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato nelle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, udibile ed individuabile senza margine di ragionevole dubbio, e che,
pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a) CGS, e della richiamata normativa sulla prova televisiva,
delibera di sanzionare il calciatore Stefano Turati (Frosinone calcio) con la squalifica per una giornata effettiva di gara.
AMMENDE ALLE SOCIETÀ
Ammenda di € 7.000,00: alla Società LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria alcuni oggetti e, nel recinto di giuoco, tre petardi e un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 6.000,00: alla Società LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria alcuni oggetti e, nel recinto di giuoco, un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Società FROSINONE per avere suoi sostenitori, al 34° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, in direzione di un calciatore della squadra avversaria, un accendino; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Società GENOA per avere suoi sostenitori, al 3° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco che costringeva l’Arbitro ad interrompere la gara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
DIRIGENTI ESPULSI DAL GIUDICE
Squalifica per una giornata effettiva di gara per Avallone Salvatore (Società Salernitana), per avere, al 38° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo dall’area tecnica; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
Articolo a cura di Massimo Moriggi – Sportpress24.com