Serie A: le decisioni del Giudice Sportivo su Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese

Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha comunicato le decisioni riguardo Atalanta-TorinoSalernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese, in programma il 6 gennaio e rinviate a causa dell’emergenza Covid.

La sfida tra bergamaschi e piemontesi verrà giocata, mentre rimangono sub iudice le altre due gare.

La decisione si basa sulla sussistenza della forza maggiore che ha impedito alla squadra di Juric di recarsi a Bergamo. In sospeso invece le altre due. Lo scorso 21 gennaio era stato invece deciso per il recupero di Bologna-Inter.

In merito a Salernitana-Venezia, dopo aver esaminato la vicenda, il Giudice ha stabilito quanto segue: “Riservandosi di decidere in rito e nel merito, dispone che la reclamante U.S. Salernitana, nel termine massimo di giorni sette dalla pubblicazione della presente decisione interlocutoria, fornisca, con atti trasmessi a questo Giudice e alle altre parti intervenute in giudizio, ogni elemento utile a confermare o meno la situazione descritta in parte motiva circa i calciatori disponibili per la gara de qua. Alle parti resistenti è data facoltà di controdedurre e di fornire ulteriori elementi nel termine di giorni tre dalla ricezione degli atti da parte della società reclamante”.

Questa la decisione su Fiorentina-Udinese: “Riservandosi di decidere in rito e nel merito, dispone che la reclamante Udinese Calcio, nel termine massimo di giorni sette dalla pubblicazione della presente decisione interlocutoria, fornisca, con atti trasmessi a questo Giudice e alle altre parti intervenute in giudizio, ogni elemento utile a chiarire e confermare la situazione descritta nel ricorso (pag. 11 ed allegati 6 e 12) e nella parte motiva della presente pronunzia circa i calciatori effettivamente disponibili per la gara de qua, nonché in ordine all’individuazione dei contatti stretti e pertanto dei soggetti posti in quarantena/autosorveglianza. Alla Lega Serie A, intervenuta in giudizio, è data facoltà di controdedurre e di fornire ulteriori elementi nel termine di giorni tre dalla ricezione degli atti da parte della società reclamante”.

Articolo a cura di Davide Teta – SportPress24.com

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