E’ possibile contestare alla Compagnia di Assicurazione la cosiddetta mala gestio?
L’Assicuratore spesso designa legali e tecnici per meglio tutelare le ragioni dell’assicurato, nonché i propri interessi: quando, tuttavia, sono questi ultimi a prevalere, l’assicurato può addebitargli la cosiddetta “mala gestio”, che è configurabile ogni qual volta l’assicuratore, nel gestire la lite (o nel non gestirla) pregiudichi gli interessi dell’assicurato, ora per eccessiva cura dei propri interessi, ora per negligenza e trascuratezza.
Propria ed impropria
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7618 del 21 marzo 2024, richiama la distinzione tra mala gestio propria e mala gestio impropria.
La prima è collegata alla violazione dei principi di buona fede e correttezza che espone la Compagnia di Assicurazione anche oltre il massimale, e la seconda fondata sul colpevole ritardo verso il danneggiato che comporta il pagamento degli interessi anche oltre il limite del massimale.
Essa attiene ai rapporti assicuratore-assicurato/danneggiante e trova fondamento nella violazione dell’obbligo dell’assicuratore di comportarsi secondo buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c.
La responsabilità ultra-massimale dell’Assicuratore nei confronti della parte danneggiata, trova fondamento in un comportamento dell’obbligato ingiustificatamente dilatorio, a fronte della richiesta di liquidazione avanzata dal danneggiato, trascorso il termine di cui alla L. n. 990 del 1969 art. 22, -e, attualmente, i termini di cui al d.lgs. n. 209 del 2005, art. 145-, alla cui scadenza l’assicuratore è da considerare in mora, sempreché sia stato posto in grado di determinarsi in ordine all’an e al quantum della somma dovuta a titolo di risarcimento.
Cosa significa?
In altre parole ciò significa che l’Assicuratore il quale, in linea di principio, è obbligato verso il danneggiato non oltre il limite del massimale e il cui debito è chiaramente di valuta e non di valore, a differenza di quello che il danneggiante ha verso l’assicurato, si può trovare obbligato oltre il limite del massimale, ex art. 1224 c.c., senza necessità di altra prova del danno, quanto agli interessi legali maturati sul massimale per il tempo della mora, e anche oltre il limite del saggio legale, in presenza di allegazione e prova se del caso, mediante ricorso a presunzioni- del maggior danno di cui al cit. art. 1224, comma secondo.
Cosa deve fare il danneggiato?
Peraltro, proprio perché la responsabilità da colpevole ritardo, nell’ambito del rapporto tra assicuratore e danneggiato, è fondata sulla costituzione in mora del primo L. n. 990 del 1969, ex art. 22, non è necessario che il danneggiato, per ottenere la corresponsione degli interessi, e della rivalutazione oltre il limite del massimale, formuli una specifica domanda, essendo sufficiente che abbia chiesto l’integrale risarcimento del danno ovvero, anche, che abbia richiesto il pagamento degli interessi.
Essa è configurabile non solo nel caso in cui l’assicuratore, senza un apprezzabile motivo, rifiuti di gestire la lite o se ne disinteressi in modo da recare pregiudizio all’assicurato o ancora la gestisca in maniera impropria, ma altresì in tutti i casi in cui sia comunque ravvisabile un colpevole ritardo dell’assicuratore nella corresponsione dell’indennizzo al danneggiato, ritardo dal quale sia derivato all’assicurato un danno.
Ne deriva che in tal caso all’obbligazione dell’assicuratore nei confronti del danneggiato può aggiungersi, sempre a carico dello stesso, una ulteriore obbligazione nei confronti del danneggiante-assicurato, sul quale sia, in definitiva, venuto a gravare l’onere economico dei pregiudizi derivanti da tali condotte del garante.
Il danneggiante invero ben può pretenderne il ristoro dall’assicuratore, facendo valere nei suoi confronti quella forma di responsabilità contrattuale, conosciuta con il nome di mala gestio propria.
La responsabilità dell’assicuratore
Trattandosi di inadempimento contrattuale – l’affermazione della responsabilità dell’assicuratore verso il danneggiante a differenza di quanto previsto per l’affermazione di responsabilità verso il danneggiato, è necessaria la proposizione, da parte dell’assicurato, di una specifica domanda, con indicazione dei comportamenti che sostanzierebbero la mala gestio, incombendo poi alla controparte dimostrare di avere correttamente adempiuto la propria obbligazione; il che implica altresì che il danneggiato non può far valere contro l’assicuratore, come proprio, il diritto del danneggiante- assicurato a essere dallo stesso risarcito, se non esercitando l’azione surrogatoria, e cioè sostituendosi al proprio debitore ex art. 2900 c.c.
Pertanto, la mala gestio propria (ossia una negligenza nella cura degli interessi dell’assicurato) è fonte di una responsabilità di tipo contrattuale ex art. 1218 c.c. perché si basa sulla violazione dell’obbligo dell’assicuratore di comportarsi secondo buona fede o correttezza nell’esecuzione del contratto ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., mentre quella impropria costituisce un illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. nei confronti del danneggiato e si fonda sulla costituzione in mora causata dall’ingiustificato ritardo nel pagamento dell’indennizzo decorrenti dallo scadere dello “spatium deliberandi” previsto dall’art. 148 cod. ass. (e quindi sessanta o novanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento).
Cosa afferma la Suprema Corte?
Per quanto concerne in particolare la c.d. mala gestio propria, la Suprema Corte ritiene che: “ In tema di risarcimento danni da responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, il termine di adempimento di 60 giorni che la legge accorda all’assicuratore per adempiere la propria obbligazione risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato rileva anche nei rapporti con l’assicurato, in quanto la colposa violazione di quel termine fa sorgere in capo all’assicuratore una responsabilità per “mala gestio” nei confronti dell’assicurato, se a causa del ritardo il massimale, capiente all’epoca del sinistro, sia divenuto incapiente, sicché, ricorrendo tale ipotesi, l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato per l’intero risarcimento cui questi sia tenuto verso il danneggiato” (Cass. civ., Sez. III, 18.1.2011, n. 1083).
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Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com – (Immagine di copertina a cura della Redazione)
![]() Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it. L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile: Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale. |