Guidare con una patente scaduta comporta una violazione del Codice della Strada e conseguenze amministrative, civili e penali.
Nel caso di guida con patente scaduta, il codice della strada prevede due tipi di infrazioni:
- una di carattere amministrativo, ovvero una sanzione pecuniaria amministrativa
- una accessoria consistente nel ritiro del documento di guida da inviare alle autorità competenti.
A seconda delle categorie, le patenti hanno una durata diversa.
In particolare, le patenti delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.
Quelle delle categorie C1, C1E, C e CE, hanno una validità di cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, e successivamente di due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ad opera di una commissione medica locale.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 115, comma 2, lettera a), al compimento del sessantacinquesimo anno di età, le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t.
Invece per le categorie D1, D1E, D e DE la legge prevede una validità di cinque anni e tre anni a partire dal settantesimo anno di età; salvo quanto stabilito dall’articolo 115, comma 2, lettera b), al compimento del sessantesimo anno di età, le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE.
È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE.
E’ quindi obbligo del titolare della patente provvedere al rinnovo, alle scadenze stabilite.
Cosa succede in caso di circolazione con la patente di guida scaduta?
L’art. 126 del Codice della Strada prevede che chiunque guida con patente scaduta di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 158 euro a 638 euro.
Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente.
Il conducente con patente non rinnovata ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno nel caso in cui non sia il responsabile del sinistro?
La violazione delle norme del Codice della Strada incide sul risarcimento da parte dell’Assicurazione solo se ha direttamente influito sul sinistro totalmente o parzialmente (per esempio nel caso di mancata precedenza o di guida in stato di ebbrezza).
Al contrario, la patente scaduta non ha alcun rilievo ai fini di stabilire la responsabilità del sinistro.
Sul punto la Corte di Cassazione, chiamata più volte a decidere al riguardo, ha ritenuto che per stabilire se, in presenza di un sinistro stradale, il conducente abbia diritto o meno a un indennizzo, occorre verificare non tanto la formale violazione delle norme stradali, ma la sua condotta e quindi la responsabilità nella causazione dell’evento dannoso ( cfr. Cass. Civ. n. 9674/2020).
In conclusione, in linea generale, la patente scaduta al momento del sinistro implica solo una responsabilità amministrativa e solo qualora dovesse risultare che l’evento dannoso sia da addebitare ad un errore di guida del conducente la cui patente non risulta rinnovata, la Compagnia di Assicurazione, previo pagamento nei confronti del terzo danneggiato, potrebbe rivalersi nei confronti dell’assicurato.
Diritto di rivalsa dell’Assicurazione nei confronti del proprio assicurato
Ci sono comunque dei casi specifici in cui la Compagnia di Assicurazione risarcisce il terzo danneggiato e successivamente promuove l’azione di rivalsa nei confronti dell’assicurato o del conducente del veicolo.
Tra i casi in cui si applica la rivalsa illimitata ci sono: guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di stupefacenti; conducente senza aver preso la patente o con patente scaduta; veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente; veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l’osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l’utilizzo; per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della Carta di circolazione; in caso di dolo del conducente; nel caso di circolazione del veicolo all’interno degli autodromi nelle zone riservate a prove, competizioni sportive ed o gare; nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche del veicolo assicurato non indicate sulla carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione ove prevista.
Limitazioni o estensioni
Il contratto RC Auto può prevedere limitazioni o estensioni al diritto dell’assicurazione di chiedere all’assicurato il rimborso delle somme versate a terzi danneggiati, che devono essere chiare, specifiche e ben delineate nella polizza assicurativa.
La giurisprudenza ritiene che le clausole di estensione del diritto di rivalsa siano legittime e non vadano ritenute come «vessatorie».
E’ possibile ottenere la riduzione o l’eliminazione del diritto di rivalsa della Compagnia assicurativa, di solito a fronte di un aumento del premio da versare.
Vi sono poi alcune Assicurazioni che offrono garanzie opzionali che prevedono la rinuncia alla rivalsa.
Il diritto di rivalsa si estende anche al conducente, oltre che all’assicurato, come stabilito dalla Cass. Civ., Sez. III, 23.8.2018, n. 21027, sempre che il mezzo non abbia circolato contro la sua volontà.
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Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com – (Immagine di copertina a cura della Redazione)
Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it. L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile: Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale. |
