La scrittura privata

La scrittura privata e il suo disconoscimento con istanza di verificazione

A norma dell’art. 2702 c.c. “la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”.

Si parla di riconoscimento tacito ex art. 215 c.p.c., quando la parte costituita in giudizio non disconosca la scrittura prodotta in giudizio nei suoi confronti nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.

L’attività di disconoscimento è prevista dall’art. 214 c.p.c.

Il disconoscimento, pur non richiedendo l’uso di formule sacramentali, prevede che la parte contro la quale la scrittura è prodotta in giudizio impugni chiaramente l’autenticità della stessa, nella sua interezza o limitatamente alla sottoscrizione, contestando formalmente tale autenticità, ove egli sia l’autore apparente del documento prodotto, ovvero nel caso di erede o avente causa dall’apparente sottoscrittore, dichiarando di non riconoscere la scrittura o la sottoscrizione di quest’ultimo.

Se una scrittura privata viene formalmente disconosciuta, la parte che l’ha prodotta contro il presunto autore della sottoscrizione ha due alternative o non esibire più la scrittura privata contro di esso, ovvero insistere e chiedere la verificazione, ai sensi dell’art. 216 c.p.c.

In questo caso, la parte che chiede la verificazione propone i mezzi di prova che ritiene utili, come l’esibizione di altre scritture private per la comparazione delle sottoscrizioni, oppure la firma apposta dal presunto autore della scrittura contestata su un documento di riconoscimento.

L’istanza può aversi in via principale con atto di citazione o in via incidentale.

In tal caso il Giudice potrà nominare un consulente calligrafo se ritiene non sufficienti gli elementi di prova acquisiti e ove dopo la verificazione si accerti la fondatezza delle ragioni di colui che ha proposto l’istanza, ovvero viene riconosciuto che l’autore della sottoscrizione sia colui che aveva effettuato il disconoscimento, questi può essere condannato a una pena pecuniaria.

Per consultare gli altri articoli della rubrica vai sul seguente link:  il parere dell’avvocato

Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com – (Immagine di copertina a cura della Redazione)

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO - Cassazionista
Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile:

Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale.
Lo studio opera su tutto il territorio nazionale grazie all’ausilio di colleghi e Corrispondenti dislocati in altri fori.

Translate »