Con il contratto di fideiussione, sorge l’obbligo, in capo al fideiussore, di garantire l’adempimento di un debito altrui
L’obbligazione fideiussoria è accessoria rispetto a quella principale.
Non è richiesta la forma scritta, perché siano prodotti effetti giuridici, ma è necessaria l’esistenza di una dichiarazione espressa, esternata in maniera oggettiva e inequivoca.
A norma dell’art. 1938 c.c., la fideiussione può essere concessa anche per debiti futuri, ma deve essere indicato l’importo massimo garantito.
L’art. 1957 c.c. stabilisce che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale ed impone una tempestiva attivazione del creditore per evitare che il garante rimanga a lungo in una situazione di incertezza, pena la liberazione del fideiussore medesimo.
Inoltre, sempre ai sensi del citato art. 1957 c.c., nel caso non sia fissato alcun termine di validità ed efficacia della fideiussione, il creditore ha sei mesi di tempo, dopo la scadenza dell’obbligazione principale, per proporre le sue istanze contro il debitore; qualora, invece, sia limitata alla durata dell’obbligazione principale, il tempo per proporre le istanze si riduce a due mesi.
È invalida la fideiussione che presenti un termine antecedente all’obbligazione originaria, mentre è valida quella con un termine posteriore a quest’ultima.
Il contratto di locazione garantito con fideiussione
Secondo giurisprudenza consolidata, è ritenuto ammissibile inserire, in un contratto di locazione, un autonomo contratto di fideiussione, al fine di garantire le obbligazioni pecuniarie accettate dal conduttore.
La fideiussione è prestata, per rendere sicuro l’assolvimento di un contratto di locazione, ha infatti la funzione di ampliare il potere di aggressione del creditore, in forza del sorgere di un nuovo debitore obbligato nei suoi confronti, entro i limiti della somma dovuta, in base al contratto principale.
Tale nuovo debitore è il fideiussore, ossia colui che, attraverso la stipula del contratto fideiussorio, si impegna a garantire il creditore in caso di inadempimento del debitore originario.
Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, qualora la fideiussione sia concessa quale accordo accessorio all’interno di un contratto di locazione, essa servirà al fine di assicurare l’adempimento del contratto principale.
Vantaggi per locatore e conduttore
I vantaggi per il Locatore sono una maggiore sicurezza in quanto una fideiussione aumenta le probabilità di ricevere i pagamenti dovuti e in caso di inadempimento, il locatore può rivolgersi al fideiussore per il recupero delle somme dovute; i vantaggi per il conduttore consistono in un minore esborso iniziale in quanto il conduttore non deve immobilizzare una somma di denaro elevata come cauzione e spesso pagare un premio assicurativo può essere più gestibile rispetto a versare una somma cospicua in anticipo.
Gli svantaggi: il conduttore deve affrontare spese aggiuntive come premi assicurativi o commissioni bancarie, inoltre ottenere una fideiussione richiede pratiche burocratiche e valutazioni di solvibilità.
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Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com – (Immagine di copertina a cura della Redazione)
Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it. L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile: Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale. |