La figura del Direttore dei lavori e quando é necessaria la sua nomina.
Il Direttore dei Lavori (D.L.) è la persona di fiducia del committente. Ha il compito di:
- vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori,
- rispetto dei tempi,
- costi e tecniche stabilite dal contratto, in conformità alla normativa e secondo la regola dell’arte.
Mentre nel settore privato la nomina del Direttore dei Lavori è una procedura facoltativa, nel settore pubblico è obbligatoria.
In caso di appalto pubblico, infatti, il D.L. deve essere individuato su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) prima dell’inizio delle procedure di gara. Deve trattarsi di un unico soggetto su cui gravano i compiti e le funzioni di direzione dei lavori.
Requisiti necessari
I requisiti necessari per rivestire questo incarico, in caso di appalti pubblici, sono espressi dall’art. 24 del Codice Appalti.
Può trattarsi di una società di professionisti; il personale di uffici tecnici delle stazioni appaltanti; i professionisti che operano negli uffici consortili di progettazione e di direzione lavori; il personale che appartiene ad altri organismi di pubbliche amministrazioni; chi presta servizi di ingegneria e architettura.
Inoltre, il professionista prescelto dovrà necessariamente essere iscritto negli appositi albi professionali ed essere in possesso dei requisiti espressi nell’art. 80 del dlgs 50/2016.
Il compito principale è quello di seguire tutto il processo di realizzazione dell’opera.
In particolare, nella fase preliminare, il direttore dei lavori dovrà effettuare l’attestazione dello stato dei luoghi, ovvero dovrà valutare che i luoghi in cui si svolgeranno le attività siano accessibili che non vi siano impedimenti rispetto agli accertamenti fatti nel corso dell’approvazione del progetto.
Durante l’esecuzione dei lavori, il direttore dovrà verificare il rispetto degli obblighi sia dell’impresa affidataria che del subappaltatore; effettuare il controllo dei materiali; gestire la presenza di eventuali varianti e delle riserve contrattuali; assicurarsi che tutte le parti stiano rispettando e applicando tutte le normative; sospendere il contratto in caso di violazione delle normative.
In fase esecuzione si occupa anche di redigere il giornale dei lavori.
La fase finale è caratterizzata dalla conclusione dei lavori, pertanto il direttore lavori ha il compito di aggiornare il piano di manutenzione, esaminare che ogni lavorazione prevista a inizio lavori sia stata eseguita correttamente, assistere i collaudatori in fase di collaudo, esaminando le prove e fornendo indicazioni per una corretta esecuzione, redigere il conto finale dei lavori.
Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, in caso di appalto pubblico, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento.
Come previsto dall’articolo 101 del Codice degli Appalti, il direttore dei lavori ha responsabilità in materia di: controllo Amministrativo; controllo Contabile; controllo Tecnico; coordinamento tra i diversi soggetti; verifica del possesso e della regolarità della documentazione; supervisione dell’attività dell’ufficio di direzione dei lavori; accettazione dei materiali in termini quantitativi e qualitativi.
Il D.L. quindi è il consulente e rappresentante del committente a cui quest’ultimo delega i poteri di verifica e controllo dei lavori, affinché tuteli i suoi interessi facendo tutto quanto è necessario per ottenere il risultato desiderato, ovvero la realizzazione dei lavori a regola d’arte.
In conclusione, la legge prevede l’obbligo della nomina di un Direttore dei lavori quando si devono realizzare opere strutturali o interventi per migliorare l’efficienza energetica dell’immobile.
In tutti gli altri casi non c’è l’obbligo di nomina del Direttore lavori, anche se appare utile procedere alla nomina anche in caso di appalto privato per delegare allo stesso i poteri di verifica e controllo dei lavori soprattutto nei casi in cui non si possiedono le giuste competenze tecniche.
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Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo– Sportpress24.com – (Immagine di copertina a cura della Redazione)
![]() Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it. L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile: Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale. |
