Si può pignorare la casa pignorata?
Il pignoramento è una forma di esecuzione forzata che ha ad oggetto beni immobili (casa) che inizia con un atto predisposto dal creditore procedente e si attua in tre fasi principali:
a) notifica dell’atto al debitore contenente gli estremi dei beni immobili scelti per l’esecuzione, che devono essere individuati in modo preciso;
b) ingiunzione dell’ufficiale giudiziario;
c) trascrizione nei pubblici registri immobiliari.
Debiti del defunto e debiti dell’erede
Occorre distinguere l’ipotesi in cui i debiti riguardino il defunto e il caso in cui, invece, trattasi di debiti dell’erede.
Invero, quando i debiti per cui si rischia il pignoramento della casa ereditata sono del defunto, i creditori possono agire contro tutti gli eredi che hanno accettato l’eredità.
Per evitare ciò, si può procedere all’accettazione con beneficio d’inventario, che consente di limitare l’azione dei creditori ai soli beni facenti parte dell’eredità.
Anche se l’accettazione è stata subordinata all’inventario, la casa ereditata fa comunque parte del lascito del defunto. Pertanto può essere pignorata e ciò può accadere anche nel caso in cui diversi eredi siano comproprietari di uno stesso immobile, poiché in tal caso ognuno di essi risponde dei debiti del defunto in modo proporzionale alla quota ereditaria.
In ipotesi, invece l’erede abbia accettato sena beneficio d’inventario, egli sarà tenuto a rispondere ai creditori anche con i propri beni personali.
E’ opportuno quindi, in presenza di eredità con diversi debiti, procedere all’inventario dei beni, evitando così l’aggressione del patrimonio personale.
Se invece si teme che la casa ereditata possa subire il pignoramento perché i debiti appartengono proprio all’erede, questi risponde con tutto il suo patrimonio presente e futuro, compresi i beni ereditati ( anche laddove l’immobile sia condivisa con altri eredi, in quanto può sempre essere pignorata la sua quota di proprietà).
Il fisco e le Pubbliche Amministrazioni seguono alcune regole in caso di pignoramento di immobili.
E’ previsto il divieto di pignorare l’immobile se:
- è l’unico in proprietà del debitore,
- non è di lusso,
- viene adibito ad abitazione civile,
- costituisce la residenza del debitore.
Pertanto se l’erede non possiede altre case oltre a quella ereditata, quest’ultima non può essere pignorata per debiti fiscali.
Inoltre, se l’erede aveva già una casa, con l’acquisto dell’eredità entrambi gli immobili possono essere sottoposti al pignoramento, ma comunque soltanto per debiti superiori a 120.000 euro. Quando, invece, il debito con l’Agenzia delle entrate è compreso fra 20.000 euro e 120.000 euro, sono possibili esclusivamente le ipoteche.
Il pignoramento è una forma di esecuzione forzata che ha ad oggetto beni immobili che inizia con un atto predisposto dal creditore procedente e si attua in tre fasi principali: a) notifica dell’atto al debitore contenente gli estremi dei beni immobili scelti per l’esecuzione, che devono essere individuati in modo preciso; b) ingiunzione dell’ufficiale giudiziario; c) trascrizione nei pubblici registri immobiliari.
Debiti del defunto e debiti dell’erede
Occorre distinguere l’ipotesi in cui i debiti riguardino il defunto e il caso in cui, invece, trattasi di debiti dell’erede.
Invero, quando i debiti per cui si rischia il pignoramento della casa ereditata sono del defunto, i creditori possono agire contro tutti gli eredi che hanno accettato l’eredità.
Per evitare ciò, si può procedere all’accettazione con beneficio d’inventario, che consente di limitare l’azione dei creditori ai soli beni facenti parte dell’eredità.
Anche se l’accettazione è stata subordinata all’inventario, la casa ereditata fa comunque parte del lascito del defunto e pertanto può essere pignorata e ciò può accadere anche nel caso in cui diversi eredi siano comproprietari di uno stesso immobile, poiché in tal caso ognuno di essi risponde dei debiti del defunto in modo proporzionale alla quota ereditaria.
In ipotesi, invece l’erede abbia accettato sena beneficio d’inventario, egli sarà tenuto a rispondere ai creditori anche con i propri beni personali.
E’ opportuno quindi, in presenza di eredità con diversi debiti, procedere all’inventario dei beni, evitando così l’aggressione del patrimonio personale.
Se invece si teme che la casa ereditata possa subire il pignoramento perché i debiti appartengono proprio all’erede, questi risponde con tutto il suo patrimonio presente e futuro, compresi i beni ereditati ( anche laddove l’immobile sia condivisa con altri eredi, in quanto può sempre essere pignorata la sua quota di proprietà).
Il fisco e le Pubbliche Amministrazioni seguono alcune regole in caso di pignoramento di immobili.
E’ previsto il divieto di pignorare l’immobile che è l’unico in proprietà del debitore, non è di lusso, viene adibito ad abitazione civile, costituisce la residenza del debitore.
Pertanto se l’erede non possiede altre case oltre a quella ereditata, quest’ultima non può essere pignorata per debiti fiscali.
Inoltre, se l’erede aveva già una casa, con l’acquisto dell’eredità entrambi gli immobili possono essere sottoposti al pignoramento, ma comunque soltanto per debiti superiori a 120.000 euro. Quando, invece, il debito con l’Agenzia delle entrate è compreso fra 20.000 euro e 120.000 euro, sono possibili esclusivamente le ipoteche.
Per consultare gli altri articoli della rubrica vai sul seguente link: il parere dell’avvocato
Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com – (Immagine di copertina a cura della Redazione)
![]() Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it. L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile: Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale. |