Il Contratto d’Opera – Differenza rispetto al mandato, al rapporto di lavoro subordinato e all’appalto

Il Contratto d’opera è una forma particolare di rapporto lavorativo, con la quale un soggetto (prestatore d’opera), si obbliga a compiere un’azione o un servizio a favore di un altro, in cambio di un corrispettivo economico.

Si tratta di una prestazione autonoma, senza vincoli di subordinazione ove la retribuzione è dovuta al prestatore d’opera per avere svolto una specifica mansione entro la scadenza prevista.

Il contratto d’opera è definito dall’art 2222 c.c. secondo cui: “Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo”.

Le caratteristiche di questa particolare tipologia di lavoro autonomo sono:

  • lavoro svolto in modo indipendente
  • assenza di vincoli di subordinazione
  • obbligo di risultati
  • consegnare il lavoro entro le scadenze previste
Forma

Per la conclusione del contratto d’opera non è richiesta alcuna formalità particolare e pertanto esso può stipularsi anche verbalmente.

Cosa avviene in caso di inadempimento?

Posto che il prestatore d’opera può lavorare in maniera assolutamente autonoma, in ogni caso, egli deve garantire una prestazione adeguata, entro gli standard stabiliti dall’accordo.

Se l’opera non corrisponde a quanto previsto, il nostro Ordinamento Giuridico consente al committente di agire per tutelarsi,

Come prima ipotesi si possono fissare dei nuovi termini, entro i quali il lavoratore deve conformarsi. Se ciò non avviene il contratto si può recedere, chiedendo eventualmente anche il risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento e/o al ritardo (ovviamente ciò è possibile solamente se è stato registrato un contratto tra le parti, nel quale è stato chiaramente specificato il compito da eseguire e le relative scadenze).

Al riguardo l’art 2224 del codice civile prevede: “Se il prestatore d’opera non procede all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d’opera deve conformarsi a tali condizioni.​Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Differenza con il mandato

Il contratto d’opera si distingue dal mandato perché, mentre quest’ultimo ha ad oggetto la conclusione di atti giuridici (es. contratti), al contrario tale contratto concerne atti materiali relativi all’esecuzione di un’opera o di un servizio (es. contratto concluso con un sarto affinchè venga confezionato un abito).

La prestazione comunque può avere anche natura intellettuale o artistica.

Si pensi ai contratti conclusi con i liberi professionisti, avvocati, medici, ingegneri. In tal caso si parla di contratto d’opera intellettuale (art. 2229 e segg. c.c.).

Distinzione dal rapporto di lavoro subordinato

Assai complesso è il problema della distinzione con il rapporto di lavoro subordinato, il quale, come è noto, è caratterizzato dalla presenza di un vincolo di subordinazione verso il datore di lavoro, le cui direttive il lavoratore è obbligato a seguire.

Il prestatore d’opera autonomo, invece, organizza la propria attività in modo del tutto autonomo, determinando liberamente i tempi e le modalità di esecuzione.

Inoltre il rapporto di lavoro subordinato è disciplinato da una serie di norme specifiche che il legislatore ha dettato per tutelare il lavoratore subordinato, considerato come parte più debole nei confronti del suo datore di lavoro.

Tali norme non si applicano al lavoratore autonomo.

Differenza tra contratto d’opera e contratto d’appalto?

Il contratto d’appalto è sempre svolto in autonomia, come il contratto d’opera, e anche in tal caso si devono rispettare tempistiche e qualità del lavoro, ma con alcune sostanziali differenze.

In questo caso, infatti, la prestazione lavorativa non viene resa da un contesto aziendale organizzato, ma da una singola persona considerata professionista di un dato settore.

Inoltre, si tratta di compiti svolti per piccole realtà imprenditoriale e non per grossi gruppi societari, come avviene con l’appalto

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Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com – (Immagine di copertina a cura della Redazione)

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO - Cassazionista
Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

L’avvocato esercita la professione da oltre di 20 anni con specializzazione in diritto civile:

Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale.
Lo studio opera su tutto il territorio nazionale grazie all’ausilio di colleghi e Corrispondenti dislocati in altri fori.

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