Quesiti:
a) Cos’è la CTU ?
b) Il Giudice può discostarsi, ovvero non fare proprie le conclusioni del CTU?
CTU è l’acronimo di Consulente Tecnico d’Ufficio.
Si tratta di un perito nominato dal Giudice per risolvere determinati aspetti tecnici che si possono profilare durante il processo e che sfuggono alle conoscenze del giudice stesso.
Il CTU è quindi un collaboratore del magistrato con competenze specifiche in un determinato settore tecnico.
L’espressione CTU è anche utilizzata per riferirsi al risultato dell’attività del perito: infatti si parla di CTU per riferirsi alla consulenza tecnica d’ufficio, ossia all’elaborato redatto dal perito e da questi depositato agli atti del processo su indicazione del giudice.
La CTU è quindi la perizia che serve per risolvere dubbi di carattere tecnico sorti nel corso della causa:
- per quantificare un eventuale risarcimento, per stabilire la misura di invalidità subita da un soggetto,
- per calcolare l’esistenza di postumi permanenti a seguito di un incidente stradale,
- per valutare eventuali responsabilità mediche.
Quando viene richiesta?
La CTU può essere richiesta sia nel corso di una causa in tribunale che dinanzi al giudice di Pace.
Più raramente ciò avviene in appello dove vi è il divieto di rinnovare l’attività istruttoria, dovendo il giudice attenersi alle prove e alle risultanze tecniche già acquisite in primo grado, salvo casi speciali.
La CTU è ammessa solo come supporto contributivo per la valutazione di ciò che è già stato assunto nel corso della causa o per accertare fatti che possono essere rilevati solo con specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche. Non si ammette invece per assumere nuove prove o per supplire alle insufficienze dell’attività difensiva di parte.
Quali figure possono essere nominate dal Giudice
Possono essere nominati CTU solo i professionisti e i tecnici iscritti in appositi albi del tribunale che hanno prima prestato giuramento.
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ritenuto che il giudice di merito, quando non abbia le cognizioni tecnico-scientifiche necessarie ed idonee a ricostruire e comprendere la fattispecie concreta in esame nella sua meccanicistica determinazione ed evoluzione, pur essendo peritus peritorum deve fare ricorso a una consulenza tecnica di tipo percipiente, quale fonte oggettiva di prova, e sulla base delle cui risultanze è tenuto a dare atto dei risultati conseguiti o non conseguiti/conseguibili, ma in ogni caso argomentando su basi tecnico-scientifiche e logiche ( cfr. Cass. civ., 26 febbraio 2013 n. 4792 ; Cass. civ., 13 marzo 2009 n. 6155 ; Cass. civ., 19 gennaio 2006 n. 1020).
Il Giudice di merito, tuttavia, può disattendere le risultanze della CTU percipiente, ma in tal caso deve motivare in ordine agli elementi di valutazione adottati nonché gli elementi probatori utilizzati per la decisione, specificando altresì le ragioni per cui abbia ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio (Cass. civ. n. 28073/2020 del 9 dicembre 2020)
Inoltre : “La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi, può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso, è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche. In particolare, quando la consulenza è di tipo percipiente, essa non può essere disattesa in modo criptico e sostanzialmente avalutativo del complesso delle circostanze da esse emergenti, ma solo sostituendo alla valutazione tecnica non condivisa altra, diversa e convincente valutazione a sua volta fondata su dati tecnico-scientifici”. (Cass. Civ. 14 ottobre 2021 n. 28043).
Conclusioni
In alcuni casi il Giudice, previa visione della ctu espletata in corso di causa, può ritenere che la stessa contenga argomentazioni contraddittorie e conclusioni altrettanto incongruenti e incomprensibili, ma deve poi nello specifico argomentare le diverse criticità riscontrate con una valutazione sempre di natura tecnica quindi a sua volta fondata su dati tecnico-scientifici.
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Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com – (Immagine di copertina a cura della Redazione)
![]() Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it. L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile: Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale. |