La pensione di reversibilità e il diritto del convivente

Distinzione fra mera convivenza e convivenza registrata

La reversibilità è la prestazione economica che spetta ai familiari del pensionato ormai deceduto, purchè sussistano determinati requisiti.

Differenza fra reversibilità e pensione indiretta

Il trattamento pensionistico riconosciuto dall’INPS ai familiari di un soggetto deceduto può essere di due tipi:

  • La pensione di reversibilità, se il soggetto deceduto percepiva la pensione di vecchiaia poiché in possesso sia del requisito contributivo, che di quello anagrafico;
  • La pensione indiretta, se il deceduto si trovava ancora in età lavorativa.

A chi spetta la pensione di reversibilità

Essa spetta al coniuge superstite anche separato o divorziato se titolare di assegno divorzile, ai figli anche adottivi o affiliati minorenni o inabili al lavoro, studenti entro il 21^ anno di età o 26^ se universitari e a carico, ai nipoti a carico del pensionato alla sua morte e ai genitori, fratelli e sorelle del pensionato defunto, sempre se a carico.

In alcuni casi la pensione di reversibilità spetta anche ai genitori, ma in tal caso il pensionato non deve aver lasciato in vita né coniuge, né figli, né nipoti.

Secondo l’INPS la prestazione spetta al coniuge separato con addebito, il quale non ha diritto al mantenimento ma conserva quello alla reversibilità.

In caso di divorzio, la reversibilità spetta purchè il coniuge superstite sia titolare dell’assegno divorzile, non abbia contratto nuove nozze e l’iscrizione all’Inps del defunto sia precedente alla data della sentenza di divorzio.

Se invece è stato il deceduto a contrarre nuovo matrimonio, la reversibilità spetta sia al nuovo coniuge, che al coniuge divorziato, con quote da stabilire in base alla durata del matrimonio.

Il convivente ha diritto alla pensione di reversibilità?

La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 8241 del 14.3.2022, ha stabilito che hanno diritto alla reversibilità: il coniuge, la parte dell’unione civile e il convivente riconosciuto al Comune.

Il semplice convivente che non ha formalmente registrato la propria convivenza presso l’ufficio anagrafe del Comune di residenza, non ha quindi diritto alla pensione di reversibilità poiché la sua posizione non è equiparabile né a quella del coniuge, né a quello di chi è unito civilmente.

 

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Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com – (Immagine di copertina a cura della Redazione)

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO - Cassazionista
Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

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