L’Amministratore di sostegno

  • Chi è l’amministratore di sostegno?

  • Quali sono i suoi compiti?

  • Da chi viene nominato?

  • E’ possibile revocarlo?

Norme di riferimento

L’amministratore di sostegno è una figura giuridica disciplinata dagli artt. 404413 del Codice Civile ed è stata istituita per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

A norma dell’art. 404 c.c., la misura di protezione dell’amministrazione di sostegno può essere disposta nei confronti della persona che per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Il predetto articolo, pertanto, individua due requisiti:

  1. uno di tipo soggettivo, ovvero la menomazione fisica o psichica;
  2. l’altro di tipo oggettivo, ossia l’impossibilità di provvedere ai propri interessi che devono coesistere ed essere legati da un rapporto di causalità.

Procedimento di nomina

Ai sensi degli artt. 406 e 407 c.c, la legittimazione attiva alla proposizione del ricorso spetta al Pubblico Ministero, al beneficiario della misura (anche se minore, interdetto o inabilitato), al coniuge, alla persona stabilmente convivente, ai parenti entro il quarto grado, agli affini entro il secondo grado, al tutore dell’interdetto, al curatore dell’inabilitato, all’unito civilmente in favore del proprio compagno.

Inoltre l’art. 406 comma 3 c.c. prevede che i responsabili dei servizi socio-sanitari direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, che abbiano conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a presentare autonomamente la richiesta al Giudice Tutelare o in alternativa dovranno fornire richiesta delle circostanze a loro note al P.M. tramite apposita segnalazione.

In questo caso sarà poi la Procura della Repubblica a valutare l’eventuale proposizione del ricorso.

Nel procedimento per la nomina dell’amministrazione di sostegno non è necessaria la difesa tecnica. Pertanto può essere presentato direttamente dal ricorrente, senza l’assistenza di un difensore.

Il ricorso deve contenere: le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

La domanda deve essere rivolta al Giudice Tutelare del Tribunale del luogo in cui la persona ha la residenza o il domicilio e deve essere corredata di tutti i documenti necessari; è possibile già indicare la persona che il ricorrente ritiene idonea per l’incarico di amministratore di sostegno.

Trattasi di un procedimento piuttosto agile, tantè che l’assistenza di un difensore è facoltativa ed è essenzialmente gratuito in quanto la domanda è esente da contributo unificato e deve essere apposta solo una marca da bollo da euro 27.

Una volta depositato il ricorso, il Giudice Tutelare, con decreto motivato, provvede con la nomina, cui segue il giuramento.

Tipologia di atti

Il decreto di nomina individuerà tre tipi di atti:

  • Quelli che il beneficiario potrà continuare ad effettuare autonomamente;
  • Quelli che richiederanno la rappresentanza esclusiva dell’amministratore di sostegno;
  • Quelli che richiederanno l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.

Tra i compiti i compiti che il giudice tutelare può attribuire all’amministratore di sostegno con il decreto di nomina vi possono essere sia atti di natura personale che atti di natura patrimoniale.

Gli atti di natura personale riguardano le scelte che si collegano alla tutela della salute fisica e psichica e alla cura generale dell’individuo (ad es. la manifestazione del consenso informato ai fini medici) o coinvolgono i rapporti familiari e personali del beneficiario.

Gli atti di natura patrimoniale sono invece quelli che attengono al soddisfacimento e alla copertura di interessi di ordine reddituale-economico del beneficiario (ad es. il pagamento delle utenze domestiche, la riscossione dello stipendio o della pensione, la richiesta di indennità di accompagnamento).

Il Giudice ha molta discrezionalità nell’ambito del decreto di nomina, che in genere viene calibrato in base alle esigenze e necessità del beneficiario.

Da quel momento l’amministratore di sostegno avrà il compito di assistere, prestare assistenza e, se del caso, rappresentare il beneficiario per tutti quegli atti previsti nel decreto di nomina.

La scelta dell’amministratore di sostegno

L’art. 408 c.c. individua una serie di criteri a cui il Giudice deve attenersi nella scelta.

Il primo criterio è la considerazione esclusiva delle esigenze di cura e degli interessi della persona.

Ove l’interessato non abbia designato in via anticipata in previsione della propria, futura, incapacità, uno o più soggetti che potranno occuparsi delle sue necessità, il Giudice dovrà scegliere preferibilmente fra i familiari (coniuge, convivente, padre, madre, figlio, fratello o sorella) lasciando per ultima la possibilità che l’amministratore sia scelto fra persone estranee alla famiglia.

Il tutore o l’amministratore di sostegno compiono il loro ruolo in maniera totalmente gratuita, ma il giudice tutelare può in caso di difficoltà corrispondere a questi un’equa indennità su richiesta che varia a seconda della complessità delle mansioni e delle condizioni dell’amministratore e del beneficiario.

L’art. 410 c.c., ascendente o discendente prevede come regola generale che l’amministratore di sostegno non sia tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre 10 anni, tuttavia tale regola non vale nel caso in cui il ruolo sia svolto dal coniuge, dal convivente

I compiti dell’amministratore di sostegno

L’amministratore di sostegno, nello svolgimento del proprio incarico, deve tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

Inoltre ha una serie di doveri: tenere e regolare la contabilità dell’amministrazione dell’assistito; rendere conto della sua attività al Giudice Tutelare; depositare la relazione riguardante l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario nel termine stabilito dal Giudice Tutelare, corredata di documentazione relativa alle spese più significative e di copia dell’estratto del conto bancario o postale di pertinenza del beneficiario.

La mancata approvazione del rendiconto deve essere segnalata alla Procura della Repubblica per l’iniziativa di revoca dell’amministratore di sostegno, che non può essere avviata d’ufficio dal Tribunale o dal Giudice Tutelare.

L’amministratore di sostegno, senza l’autorizzazione del Giudice Tutelare, non può acquistare beni, salvo i mobili necessari al soggetto tutelato per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio; accettare l’eredità o rinunciarvi; fare contratti di locazione di immobili, promuovere giudizi.

Inoltre non può: alienare beni, costituire pegni o ipoteche, procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi, fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

Annullamento degli atti posti in essere dall’Amministratore di Sostegno (ADS)

L’art. 412 c.c. statuisce: “Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazioni di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferiti dal Giudice, possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi aventi causa…”

L’ultimo comma della citata norma stabilisce che le azioni di annullamento si prescrivono nel termine di 5 anni che decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all’amministrazione di sostegno.

Responsabilità

La responsabilità dell’ADS ha natura contrattuale atteso che i suoi doveri sorgono a seguito della nomina del Giudice Tutelare che dà vita ad un rapporto obbligatorio tra il medesimo ed il beneficiario.

Pertanto, qualora l’Amministratore compia atti dannosi, posti in essere con negligenza o in eccesso di potere rispetto all’oggetto dell’incarico affidatogli o in contrasto con gli interessi del beneficiario, potrà rispondere dei danni eventualmente provocati al beneficiario e/o a terzi.

Inoltre egli potrà rispondere sia in sede civile che penale, per omissioni o mala gestione nei confronti del beneficiario.

Non risponderà invece per fatti aventi rilievo penale compiuti dal beneficiario.

Cessazione dell’incarico e possibile sostituzione

L’ADS cessa allo scadere del termine ove previsto, o in conseguenza della revoca della misura disposta dal Giudice Tutelare.

Può però anche essere sostituito nei seguenti casi: morte, assenza o scomparsa dell’ADS; esonero che può essere richiesto dall’Amministratore qualora l’incarico si sia rilevato eccessivamente gravoso e vi sia un’altra persona idonea a sostituirlo; revoca dell’incarico nel caso in cui si sia dimostrato negligente o abbia abusato dei suoi poteri.

La sostituzione può essere chiesta tramite apposita istanza da presentare al Giudice Tutelare:

  • Dal coniuge del beneficiario;
  • Dalla persona stabilmente convivente;
  • Dai parenti entro il quarto grado;
  • Dagli affini entro il secondo grado.

Inoltre se il Giudice Tutelare, nell’esercizio delle sue funzioni, viene a conoscenza di fatti che integrano o potrebbero integrare un reato, ha l’obbligo di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica, cui potrebbe seguire un eventuale procedimento penale a carico di chi ha commesso i fatti del reato.

Conclusioni

Stante quanto sopra, quindi, i soggetti che in previsione di una possibile eventuale futura incapacità (es. malati terminali), ovvero le persone sopra indicate (coniuge, convivente stabile, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutore dell’interdetto, curatore dell’inabilitato, l’unito civilmente in favore del proprio compagno), possono rivolgersi al Giudice Tutelare affinchè questi nomini un amministratore di sostegno che abbia cura degli interessi del beneficiario intesi come cura della persona in quanto tale e del suo patrimonio.

Per consultare gli altri articoli della rubrica vai sul seguente link:  il parere dell’avvocato

Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com –

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO - Cassazionista
Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile:

Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale.

 

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