Alla luce dell’episodio che lo ha visto coinvolto questa mattina, il portiere dell’Inter Josep Martínez è stato iscritto nel registro degli indagati per il reato di omicidio stradale. E’ doveroso precisare che questa è una procedura dovuta e che avviene d’ufficio a livello procedurale penale. Questo avviene perché un sinistro mortale (anche se non si è ancora formalmente accusati) ha dato comunque il via a un procedimento penale per il reato di omicidio stradale.
Saranno le indagini preliminari a confermare o meno la dinamica di quanto accaduto mentre Martinez si recava ad Appiano Gentile per il consueto allenamento con i nerazzurri.
LE PRIME RICOSTRUZIONI
Stando alle prime ricostruzioni parlano di un errore della vittima. L’81enne avrebbe invaso improvvisamente con la sua carrozzina la corsia dove passavano le auto, abbandonando la ciclabile, invadendo così la carreggiata proprio mentre dietro di lui arrivava il calciatore che a quel punto non poteva fare nulla per evitare l’impatto. Tale tesi è stata confermata testimonianza di almeno un secondo automobilista, che seguiva di pochi metri l’auto del portiere nerazzurro.
In tal caso ci sarebbe da chiarire se la manovra della carrozzina elettrica sia conseguenza di una disattenzione da parte del suo conducente o se invece quest’ultimo ne abbia perduto il controllo magari in seguito a un malore. La Procura, che ha già disposto un esame autoptico e ha provveduto al sequestro dei due automezzi, anche se della carrozzina rimane ben poco. Martinez è stato sottoposto a dei test per escludere che si fosse messo al volante sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti. Anche questa è la procedura che si esegue in questi casi.
COSA RISCHIA MARTINEZ: i possibili scenari
La domanda sorge spontanea: cosa rischia Martinez? Nella fattispecie in questione entra in gioco l’art. 589-bis del Codice penale che disciplina il reato di Omicidio stradale o nautico. Le ipotesi cambiano a seconda della sussistenza o meno di colpa da parte del potere 27enne e del grado di quest’ultima. Quindi:
- Se emergesse una colpa nella violazione delle norme sulla circolazione, il comma uno dell’articolo sopracitato prevede una pena che va dai 2 ai 7 anni di reclusione. Si tratta della sanzione base prevista per l’omicidio stradale “semplice” commesso cioè senza gravi violazioni (ma la pena può aumentare significativamente in presenza di aggravanti. Come meri esempi possiamo elencare: la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, l’eccesso di velocità, il sorpasso non consentito, la guida contromano, o l’essere un conducente professionale in stato di ebbrezza intermedia (tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l). In questi casi, la reclusione può arrivare da 8 a 12 anni);
- se la colpa fosse lieve, ossia qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
- Mentre, se le indagini preliminari dovessero confermare l’imprevedibile sbandamento della vittima, il procedimento potrebbe essere archiviato dal GIP (Giudice per le indagini preliminari). Motivo? Perché il fatto non costituisce reato (si applica appunto quando il fatto è accaduto ed è stato commesso dall’imputato, ma la legge non lo considera un reato perché manca l’elemento soggettivo (dolo o colpa) o perché è presente una causa di giustificazione (come la legittima difesa)). E quindi non ci sarebbero conseguenze penali per il giocatore nerazzurro. In tal caso scatterebbe solo la responsabilità risarcimento civile (coperto dall’assicurazione). Se la condotta del pedone è eccezionale ed imprevedibile il guidatore non è responsabile.
Articolo a cura di Marco Lanari – Sportpress24.com