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Caso Mancini, il Giudice Sportivo chiede atti a Procura Figc

Roma Mancini italia

Il Giudice Sportivo ha chiestoalla Procura della Figc la relazione sull’episodio di fine derby di Gianluca Mancini, il difensore della Roma rischia una squalifica di una giornata o una multa.

Gerardo Mastrandrea ha inoltre chiesto alla Procura un supplemento di indagine sui cori di discriminazione razziale e religiosa delle tifoserie di Roma e Lazio nei confronti di Romelu LukakuMatteo Guendouzi.

L’accusa a Mancini sarebbe quella di violazione dell’art. 4 del codice di giustizia sportiva, che fa riferimento al dovere di tenere una condotta generale rigorosamente ispirata “ai principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”.

Il giocatore ha ammesso:“Non volevo offendere nessuno, ho preso la prima bandiera che mi hanno dato. Chiedo scusa”, ma il gesto non è passato inosservato al giudice Sportivo.

SUPPLEMENTO DI INDAGINE PER I CORI RAZZISTI

“Il Giudice sportivo,

Letta la relazione pervenuta dalla Procura Federale;

con riferimento ai cori di discriminazione razziale e religiosa, intonati dalle tifoserie delle società Roma e Lazio sia prima che durante la gara, riportati dettagliatamente nel medesimo rapporto della Procura Federale a partire dalle ore 16.44 del giorno della gara, assumono rilevanza, per dimensione e percezione segnalate dai rappresentanti della stessa Procura, i seguenti eventi intervenuti durante la gara:

– cori tifoseria Lazio (“Curva nord centrale”) di discriminazione razziale verso calciatore Soc. Roma Lukaku (1° e 28° min. primo tempo e 51° min. secondo tempo);
– coro tifoseria Lazio (“Curva nord – Distinti nord ovest+est”) di discriminazione razziale (di matrice religiosa) verso tifoseria avversaria (35° primo tempo);
– coro tifoseria Roma (“Curva sud centrale e laterale”) di discriminazione razziale verso calciatore della Soc. Lazio Guendouzi (22° secondo tempo).

NON SOLO IL CASO MANCINI

Per le suddette manifestazioni, che non hanno comportato peraltro annuncio sonoro o interruzione della gara, si rende necessario apposito supplemento istruttorio da parte della Procura Federale, acquisendo in ogni caso una relazione dei responsabili dell’ordine pubblico.

Si invita, inoltre, la Procura Federale a relazionare, a titolo di supplemento, in ordine ad eventuali ulteriori fatti avvenuti e comportamenti tenuti dai tesserati al termine dell’incontro, disponendosi in ogni caso, a norma dell’art. 61, comma 1, ultimo periodo, CGS, l’inoltro degli esiti delle indagini eventualmente avviate d’ufficio, ai fini delle valutazioni e delle determinazioni finali spettanti a questo Giudice Sportivo in base alla competenza generale a decidere prevista dagli artt. 65, comma 1 lett. a), e 61, comma 1, CGS, nonché dall’art. 14, comma 1, lett. d) ed e) CGS CONI, trattandosi di eventi accaduti in occasione dello svolgimento della gara”.

Foto da X – Articolo di Guglielmi Dario – Sportpress24.com

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