Site icon SportPress24

La Targa Prova

Targa Prova (Immagine a cura della Redazione)

Targa Prova (Immagine a cura della Redazione)

La targa prova e il Decreto Legge n. 121/2021 ( Decreto Infrastrutture) convertito nella Legge n. 156 del 9.11.2021.

La targa prova

E’ uno strumento per permettere la circolazione di veicoli non immatricolati e adesso, in seguito all’entrata in vigore del decreto infrastrutture convertito nella Legge n. 156/2021, anche di veicoli di “ seconda mano” e già immatricolati.

Si tratta di una targa utilizzabile, però, per i veicoli che circolano per esigenze particolari ( es. prove tecniche, collaudi, ragioni di allestimento o pubblicitarie).

Normativa

Il decreto-legge n. 121/2021 (decreto Infrastrutture), convertito poi nella legge n. 156 del 9 novembre 2021, ha messo anche fine all’annosa questione della targa prova, il cui uso sulle auto già immatricolate è adesso definitivamente consentito.

Precedentemente invece, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 17665/2020,  aveva confermato il precedente parere negativo del Ministero dell’Interno, che con la circolare 300/A/4341/18/105/20/3 del 30 maggio 2018 aveva dichiarato che la prassi  ormai consolidata (specie da concessionari e carrozzieri) di usare la targa prova sui veicoli immatricolati non corrispondesse alle finalità dell’articolo 98 del Codice della Strada (integrato dal DPR 474/2001), che regola la circolazione di targa prova, ribaltando un precedente parere del MIT decisamente più possibilista.

Con il DL. Infrastrutture quindi l’utilizzo della targa prova sulle auto già immatricolate è pienamente operativo.

Il testo prevede che l’autorizzazione alla circolazione di prova,  può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione (o del certificato di circolazione per i ciclomotori), anche in deroga agli obblighi di revisione, qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.

Copertura assicurativa

Ai fini della circolazione con targa prova resta comunque necessaria la copertura assicurativa da parte del titolare dell’autorizzazione alla circolazione di prova, e dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se munito della carta o del certificato di circolazione, risponde, ove ne ricorrono i presupposti, l’assicuratore dell’autorizzazione alla circolazione di prova.

E’ stata quindi risolta una carente regolamentazione della materia, contenuta nel d.P.R. 474/2001. Quest’ultimo infatti, nell’individuare i soggetti autorizzabili alla circolazione di prova, ha ricompreso nel novero anche operatori professionali (es.: commercianti di veicoli e esercenti officine di autoriparazione) la cui attività ha ad oggetto prevalentemente veicoli già immatricolati e spesso mai revisionati o con revisione scaduta, ma senza al contempo poter richiamare, data la natura regolamentare della disposizione, una deroga espressa agli artt. 93 e 80 c.d.s.. Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Sempre in tema di targhe di prova, il DL 121/2021 ha inoltre, correttamente, chiarito che dei danni derivanti dalla circolazione di prova risponde, ove ne ricorrono i presupposti, l’assicuratore dell’autorizzazione alla circolazione di prova.

Rilascio ed utilizzo

La targa prova non sostituisce la targa ufficiale e bisogna eliminare quest’elemento nel caso in cui si dovesse utilizzare la vettura in modo ordinario.

La normativa anche precedente prevede che in nessun modo si può circolare con una targa di prova qualora il veicolo non sia sottoposto ad esigenze speciali, ovvero si provi un veicolo o si effettua un collaudo per motivi tecnici.

Non tutti possono circolare con la targa di prova.

Per ottenerla è necessario richiedere un’autorizzazione.

Se viene approvata la richiesta, la certificazione della targa di prova ha validità di un anno. Inoltre l’automobile con targa di prova può essere guidata da colui che ha richiesto l’effettiva autorizzazione.

In alternativa, può essere guidata anche ad un collaboratore di quest’ultimo, a patto che possieda una delega ufficiale.

Se il conducente possiede tutte le autorizzazioni, anche in caso di controllo non sono soggette complicazioni, a patto che si dimostrino gli usi consentiti del veicolo con targa di prova.

E’ pacifico che ogni veicolo che risulta essere immatricolato e viaggia su strada deve essere coperto da una RCA.

Mentre prima questa regola era valida anche per le targhe di prova, una sentenza della Cassazione nel 2020 ha statuito un diverso principio. L’unica assicurazione ritenuta valida sarà quella del veicolo e non della targa.  Questo perché la targa di prova rappresenta una sorta di deroga in vista dell’immatricolazione e degli altri impedimenti burocratici propedeutici alla messa in circolazione di un veicolo. Ma se il veicolo è pronto a circolare, ossia se risulta già immatricolato e provvisto di carta di circolazione, tale deroga non è più necessaria.
La messa in strada dei veicoli risulta regolamentata dal MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), mediante l’attività intermediaria esercitata dagli Uffici Provinciali della Motorizzazione. L’autorizzazione alla circolazione di prova ha validità annuale. Le vetture munite di regolare autorizzazione possono circolare sull’intero territorio nazionale, anche se non ancora carrozzate ovvero in riparazione. Non sono previsti nè limiti di orari né di giorni. L’unico obbligo è quello relativo all’effettiva realizzazione degli scopi consentiti dalla legge, ovvero: prove tecniche, prove costruttive, prove sperimentali, trasferimenti, dimostrazioni, allestimenti, pubblicità.

Secondo quanto statuito dall’articolo 1, comma IV del regolamento (DRP del 2001), ciascuna autorizzazione è valida per un solo veicolo e deve essere custodita a bordo del medesimo.

Il DM 20 novembre 2003, n. 374 ha stabilito le modalità per il rilascio, la revoca ed il rinnovo dell’autorizzazione, in base alle quali occorre presentare apposita istanza all’ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, di seguito denominato ufficio provinciale della motorizzazione, ovvero ad uno dei soggetti esercenti, ai sensi della Legge 8 agosto 1991, n. 264, l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di seguito denominati imprese di consulenza automobilistica, che abbiano ottenuto apposita abilitazione prevista dall’art. 2 del decreto stesso.

Scaduto il periodo di validità di un anno dalla data di primo rilascio, l’autorizzazione è rinnovata, previa verifica della persistenza delle condizioni previste dall’articolo 1, comma I, del regolamento (DPR 474 del 2001). La revoca dell’autorizzazione alla circolazione di prova viene disposta dall’ufficio provinciale della motorizzazione qualora venga meno una delle condizioni in base alle quali l’autorizzazione è stata rilasciata.

Sanzioni in caso di uso diverso

L’articolo 1 del DPR del 2001, al comma V, statuisce che “A chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso si applicano le sanzioni previste dall’articolo 98, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

L’articolo 98 del codice della Strada a sua volta stabilisce che:  chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 345,00. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega; se le sopra descritte violazioni superano il numero di tre, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 173,00 a euro 695,00 e ne consegue pure la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo.

Chi risponde in caso di sinistro?

Prima del decreto legge n. 121/2021, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17655/2020 affrontando, da un lato, l’ambito di operatività della targa prova e, dall’altro, quello di operatività della garanzia assicurativa, con riferimento al primo aspetto, ha rilevato la non legittimità dell’utilizzo della targa prova sui veicoli immatricolati e riguardo alla garanzia assicurativa, ha rilevato che in presenza della Carta di circolazione è valida solo la RC dell’auto, non essendo l’assicurazione della targa prova, infatti, più sufficiente a coprire eventuali danni provocati a terzi durante la circolazione.

Pertanto i Giudici di legittimità avevano ritenuto che dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa prova, deve rispondere – ove ne ricorrono i presupposti – solo l’assicuratore del veicolo e non l’assicuratore della targa di prova.

Successivamente, con l’entrata in vigore del decreto legge 121/2021 convertito nella legge 156/2021, si è ritenuto che debba rispondere l’assicurazione della targa prova.

E’ quindi fondamentale verificare se il sinistro si sia verificato prima o dopo l’entrata in vigore della predetta normativa.

Conclusioni

E’ pacifico che non si possa circolare con una targa di prova qualora il veicolo non sia sottoposto ad esigenze speciali, che è necessario chiedere la relativa autorizzazione al Ministero dei Trasporti tramite gli Uffici Provinciali della Motorizzazione e che in ipotesi di circolazione di prova ad uso diverso, sono previste le sanzioni indicate al precedente paragrafo.

Per consultare gli altri articoli della rubrica vai sul seguente link:  il parere dell’avvocato

Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com –

 

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile:

Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale.

 

 

Exit mobile version