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Il risarcimento danni da rumori, fumo, calore che superano la normale tollerabilità

Il risarcimento danni da rumori, fumo, calore che superano la normale tollerabilità (immagine a cura della redazione)

Il risarcimento danni da rumori, fumo, calore che superano la normale tollerabilità (immagine a cura della redazione)

Quesiti:

1) Cosa si intende per normale tollerabilità?

2) Quali sono le condizioni per ottenere il risarcimento del danno da immissioni che superano la soglia della normale tollerabilità’?;

3) Quali sono le azioni che il Danneggiato può esperire per ottenere la cessazione del disturbo e/o il risarcimenti dei danni? 

La normativa

L’articolo 844 c.c. stabilisce che i rumori, le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, gli scuotimenti e simili propagazioni sono illecite se superano la «normale tollerabilità».

La norma poi prevede che l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, potendo anche tener conto della proprietà di un determinato uso.

Trattasi di immissioni immateriali, destinate a diffondersi nelle proprietà circostanti.

Esse, per essere meritevoli di tutela risarcitoria, devono superare la soglia di normale tollerabilità, pertanto il Giudice, anche avvalendosi di un Ausiliario,  dovrà accertare il superamento o meno di tale soglia.

Tale questione si innesta nella categoria generale delle azioni poste a tutela della proprietà.

Infatti l’art. 832 c.c., nel riconoscere al proprietario il diritto di disporre e di godere del bene in modo esclusivo, legittima lo stesso ad opporsi a qualsiasi attività dei terzi che ne possano disturbare il libero e pacifico godimento.

I parametri utilizzati per stabilire se un rumore è vietato e calcolo del rumore

Ci sono alcuni parametri di cui il giudice tiene conto per valutare se un rumore rientra o meno nella normale tollerabilità, ovvero: il luogo ove il rumore viene prodotto; l’orario, la ripetitività, la necessità e l’intenzionalità del rumore.

Calcolo

Al fine di trovare un metro di giudizio uniforme, i giudici hanno adottato un criterio di calcolo dei rumori che si basa sul differenziale tra i decibel di rumore prodotti e quelli provenienti dall’esterno.

In particolare:

Nel valutare la tollerabilità del rumore, non si può prescindere dalla rumorosità di fondo “ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (criterio comparativo)”.

Pertanto il Giudice, con l’ausilio di un ctu, per decidere in ordine ad una pretesa con cui una parte lamenta la rumorosità di un vicino, dovrà esaminare:

La normale tollerabilità

La normale tollerabilità deve essere valutata caso per caso e viene definita come il limite entro il quale l’immissione del rumore,  è ritenuta accettabile per il proprietario che la subisce.

Ad esempio può accadere che all’interno di un condominio, siano presenti magazzini destinati ad attività commerciali che potrebbero procurare più rumori rispetto alle normali abitazioni.

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 20555/17, nell’ipotesi in cui il condominio sia costituito da immobili  soggetti a destinazioni differenti, in applicazione dei principi costituzionali, ha ritenuto prevalenti le esigenze personali   rispetto alle utilità meramente economiche.

Qualora venga constatato invece che l’immissione supera la soglia di tollerabilità, ma è giustificata da esigenze della produzione, il proprietario che la subisce potrà ottenere un indennizzo per il pregiudizio sofferto.

Azione ordinaria di risarcimento del danno e azione inibitoria

Il Danneggiato può esercitare due azioni:

Le due azioni possono anche essere proposte congiuntamente, chiedendo sia la cessazione del disturbo, che il risarcimento del danno.

Il diritto ad ottenere il risarcimento del danno

La parte che in seguito all’instaurazione di un giudizio ha ottenuto l’accertamento dell’intollerabilità delle immissioni, potrà ottenere il risarcimento dei danni subìti.

Il danno risarcibile è sia quello patrimoniale, che  non patrimoniale, oltre al danno biologico.

Il primo si compone del danno emergente (ossia la perdita subita) e del lucro cessante (ossia il mancato guadagno).

Rientrano nella voce di danno patrimoniale, ad esempio, le spese sostenute per provvedere all’isolamento acustico del proprio immobile, da allegare e provare.

Il danno non patrimoniale, invece, che ai sensi dell’art 2059 c.c. può essere risarcito nei soli casi previsti dalla legge, include tutti i pregiudizi non immediatamente quantificabili in termini economici, es. la sofferenza interiore, l’invalidità fisica e psichica o il peggioramento della qualità della vita di una persona.

Esso ricomprende, pertanto, varie voci di danno quale il danno biologico, il danno morale, il danno esistenziale che secondo le note sentenze di San Martino,  non vanno scomposte per evitare duplicazioni risarcitorie.

E’ notorio che il danno morale è un danno soggettivo costituito dalle alterazioni normali di vita del soggetto leso.

Il danno esistenziale è, invece, quel danno che comporta un peggioramento della qualità della vita di relazione di un soggetto, riconducibile ai valori che caratterizzano l’esistenza della persona.

Infine, il danno biologico consiste nella menomazione permanente e/o temporanea dell’integrità psico-fisica della persona, passibili di accertamento medico legale.

Per giurisprudenza consolidata, per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale non occorre che il disturbo arrecato dal frastuono, nonché alla vivibilità dell’ambiente domestico e all’equilibrio della mente, sconfini necessariamente in una patologia.

Nel caso di immissioni sonore intollerabili, ciò che rileva è quindi l’oggettiva capacità del rumore di travolgere l’equilibrio della persona.

Tale impostazione troverebbe garanzia nella stessa Costituzione, nonché espressa tutela ai sensi dell’art 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Da quanto sopra esposto consegue che una volta provato il superamento della soglia di tollerabilità delle immissioni, il danno non patrimoniale sarebbe sempre risarcibile, anche quando non sia stata fornita dal danneggiato la prova del danno patrimoniale o del danno biologico.

La S.C. di Cassazione con ordinanza del 28.8.17 n. 20445 aveva dapprima ritenuto che il danno risarcibile da immissioni risultava sussistente in re ipsa e, dunque, non abbisognava di una specifica prova.

Con successiva ordinanza n. 19434/19, ha invece mutato indirizzo affermando che tale danno non patrimoniale da immissioni superiori alla normale tollerabilità deve invece essere provato.

Conclusioni

Il Danneggiato che ritiene di essere stato leso in conseguenza di immissioni, può proporre sia l’azione inibitoria, che quella risarcitoria, anche congiuntamente.

Dal punto di vista probatorio, dovrà dimostrare sia il superamento del limite della normale tollerabilità delle immissioni, sia di aver subìto danni in conseguenze delle stesse.

Per consultare gli altri articoli della rubrica vai sul seguente link:  il parere dell’avvocato

Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com –

 

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile:

Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale.
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