Quesiti:
1) Sei partito per una vacanza dopo aver acquistato un pacchetto turistico “ tutto compreso” e la vacanza ha deluso le tue aspettative?
2) Vuoi chiedere il risarcimento dei danni da “ vacanza rovinata”?
3) A chi deve essere inoltrata la richiesta risarcitoria;
4) Qual è il termine di prescrizione di tale tipologia di danno?
Introduzione
Nel sistema italiano, il danno da vacanza rovinata trova un esplicito riferimento normativo proprio con l’introduzione del codice del turismo.
A tale tipologia di danno è dedicato l’art. 47, che stabilisce alcuni requisiti e presupposti specifici al fine di consentire al turista l’accesso alla tutela risarcitoria.
Si precisa, comunque, che la normativa in materia di viaggi e turismo deriva da diverse fonti es. il diritto comunitario, le convenzioni internazionali, il diritto costituzionale, il diritto amministrativo, il diritto privato e, spesso, anche quello regionale.
Il danno da vacanza rovinata
Con la stipula del contratto di viaggio, l’organizzatore e l’intermediario dello stesso, assumono contrattualmente, l’obbligo di predisporre, in favore del turista, una serie di servizi.
Il turista, pertanto, si aspetta di ottenere dal servizio fornito un risultato conforme alle previsioni contrattuali e alle proprie aspettative.
Qualora ciò non si verifichi, deve essere riconosciuta, in favore del turista medesimo, un’adeguata tutela riparatoria che sarà in primo luogo di ordine patrimoniale, direttamente ricollegabile all’inadempimento, e quantificabile nel minor valore della prestazione offerta.
Il danno non patrimoniale da “inadempimento contrattuale”
Sussiste, però, anche un danno di natura non patrimoniale legato al patema d’animo conseguenza dell’inadempimento, il quale insorge in uno dei momenti più spensierati dell’anno definito con il termine “danno da vacanza rovinata”.
In un primo momento il danno da vacanza rovinata era stato considerato come non suscettibile di risarcimento.
Infatti era prevalente l’orientamento giurisprudenziale secondo cui dall’inadempimento contrattuale potessero derivare solo pregiudizi di ordine patrimoniale, con la conseguenza che non era possibile risarcire l’ulteriore danno non patrimoniale, il quale era espressamente circoscritto ai soli casi determinati dalla legge ex art. 2059 c.c..
Soltanto nel 2002, la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata sul c.d. caso Leitner e si assiste al primo e vero punto fermo in ordine alla risarcibilità del danno da vacanza rovinata.
Con tale sentenza si assiste al riconoscimento dell’esistenza di un diritto al risarcimento dei danni diversi da quelli corporali, tra cui il danno morale superando le barriere dell’art. 2059 c.c.
Nell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. effettuata dalle Sezioni Unite nella sentenza dell’11 novembre 2008 n.26972, l’individuazione dei diritti di rango costituzionale violati costituisce il presupposto per la risarcibilità del danno non patrimoniale.
La stessa Cassazione ha quindi statuito il principio secondo cui il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della Dir. n. 90/314/CEE, costituisce uno dei casi previsti dalla legge, nei quali, ai sensi dell’art. 2059 c.c. rientra il danno non patrimoniale.
Pertanto, all’esito della lettura costituzionalmente orientata emerge che l’art. 1218 c.c. non può essere riferito al solo danno patrimoniale, ma deve ritenersi comprensivo del danno non patrimoniale, qualora l’inadempimento abbia determinato la lesione di diritti inviolabili della persona.
L’art. 47 codice del turismo
L’art. 47 codice del turismo stabilisce alcuni requisiti e presupposti specifici al fine di consentire al turista l’accesso alla tutela risarcitoria.
Condizione essenziale per l’esercizio dell’azione è anzitutto, che l’inadempimento o l’inesatta esecuzione si riferiscano a “prestazioni che formano oggetto di un pacchetto turistico” disciplinato dall’art. 34 cod. turismo.
Inoltre, affinchè il turista possa beneficiare della tutela, l’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico non debbano essere di scarsa importanza, richiamando, in proposito, la previsione di cui all’art. 1455 c.c..
L’art. 47 cod. tur., precisa anche che il ristoro del danno deve essere correlato ai requisiti del “tempo di vacanza inutilmente trascorso” ed “all’irripetibilità dell’occasione perduta”.
Con il primo parametro, il Legislatore ha evidentemente inteso risarcire quel periodo di svago e di riposo che il turista avrebbe potuto godere durante i giorni di vacanza.
Con riferimento, invece, al secondo criterio, tale elemento ha una valenza soggettiva, poiché viene dato risalto al motivo individuale per cui il turista decide di viaggiare.
Ad esempio, sul viaggio di nozze, la giurisprudenza ( cfr. Cass. Civ. sentenza n. 7256, 11 maggio 2012) si è espressa ritenendo che il pregiudizio di tale periodo di vacanza comporti di per sé solo il “superamento della soglia minima di lesione […], in considerazione dell’irripetibilità della vicenda tratta”.
In molti casi quindi il consumatore ha diritto non solo al rimborso dei costi sostenuti, ma anche al risarcimento per il tempo perso e per l’irripetibilità dell’occasione mancata, nonché per la delusione e lo stress subìti.
Onere della prova
In ordine all’onere probatorio richiesto alle parti, la giurisprudenza di legittimità ha fatto coincidere l’allegazione del danno da vacanza rovinata con la sola dimostrazione dell’inadempimento contrattuale da parte dell’organizzatore o dell’intermediario.
Al riguardo la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 7256 dell’ 11 maggio 2012 ha ritenuto che “in tema di danno non patrimoniale da vacanza rovinata (…….), la raggiunta prova dell’inadempimento esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno…. “.
Il turista leso che chiede di essere risarcito dovrà dimostrare la sussistenza di una sostanziale differenza tra le prestazioni effettivamente fornite e quelle promesse o pubblicizzate.
E’ fatto sempre salvo il caso di forza maggiore e caso fortuito, la cui prova grava però in capo all’operatore turistico di volta in volta in questione.
E’ sempre quindi consigliabile documentare i lamentati disservizi con fotografie, riprese, testimonianze, al fine di avvalorare la richiesta risarcitoria, soprattutto in caso di contenzioso.
Il danno da vacanza rovinata, sussiste solo nel caso di inadempimento di un contratto di viaggio all inclusive – tutto compreso.
E’ quindi escluso per il c.d. turismo fai da te o, ancora, in caso di cancellazione o ritardi di voli acquistati, direttamente o indirettamente, da una qualsiasi Compagnia Aerea.
In questi ultimi casi, il turista, comunque, non sarà del tutto privo di tutela, potendo lo stesso rivolgersi ai singoli interessati per ottenere il risarcimento del danno subìto secondo le disposizioni contenute nel Codice Civile in materia di inadempimento contrattuale e risarcimento danni.
A chi deve essere inoltrata la richiesta risarcitoria?
Con la stipula del contratto di viaggio, l’organizzatore e l’intermediario dello stesso assumono l’obbligo di predisporre a favore del turista i servizi contrattualmente pattuiti.
Conseguentemente il turista, avendo pagato il relativo prezzo, ha l’aspettativa ed il diritto di ottenere dal servizio fornito un risultato conforme al pacchetto turistico ed alle proprie aspettative.
Le responsabilità di tour operator e dell’agenzia di viaggio vanno tenute ben distinte: il primo risponde della non corrispondenza dei servizi promessi e pubblicizzati rispetto a quelli effettivamente offerti; mentre il secondo risponde delle obbligazioni tipiche di un mandatario o di un venditore ( es. la scelta del tour operator).
Il Codice del Turismo prevede che agenzia e tour operator debbano entrambi rispondere, secondo le rispettive responsabilità.
Al riguardo la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3150 del 02.02.2022 ha chiarito che l’espressione “secondo le rispettive responsabilità” debba essere interpretata nel senso che l’agenzia viaggi deve rispondere delle obbligazioni tipiche di un mandatario o di un venditore, non essendo invece responsabile per gli inadempimenti dell’organizzatore o della non corrispondenza dei servizi, a meno che venga provato che conosceva l’inaffidabilità del servizio offerto oppure la non corrispondenza alla realtà delle prestazioni promesse, o avrebbe comunque dovuto conoscerla secondo i parametri di diligenza a lui esigibile in base all’attività esercitata ai sensi dell’art. 1176 comma 2 Codice Civile.
In conclusione, quindi, il turista dovrà avanzare la richiesta direttamente all’agenzia o al tour operator che ha venduto il pacchetto.
Non va chiesto al gestore dell’albergo, della struttura ove si è verificato il disservizio, né alla Compagnia di trasporti.
Sarà eventualmente l’agenzia o il tour operator a rivalersi su tali soggetti.
Come presentare la domanda
Il turista appena si verifica il disservizio, dovrà inviare tempestivamente una comunicazione al soggetto che ha venduto il pacchetto.
In caso di mancata risposta, è necessario inviare un reclamo tramite raccomandata A/R o pec entro 10 gg. dalla data del rientro.
Prescrizione del diritto
L’art. 44 del Codice del Turismo stabilisce che il diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata si prescrive in tre anni dalla data di rientro del turista nel luogo di partenza.
Se il reclamo non viene accolto, il turista dovrà rivolgersi al Giudice di Pace o al Tribunale, a seconda del valore della domanda
Con la riforma Cartabia la competenza per valore del Giudice di Pace è stata aumentata da 5.000,00 € a 10.000,00 €.
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Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com –
![]() Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it. L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile: Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale. |