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Contratto di locazione “breve” di tipo turistico e con Riscatto

Contratto di locazione “breve” (inferiore a 30 giorni) o con Riscatto - (immagine a cura della Redazione)

Contratto di locazione “breve” (inferiore a 30 giorni) o con Riscatto - (immagine a cura della Redazione)

Contratto di locazione “breve” di tipo turistico (inferiore a 30 giorni)

I contratti di locazione breve di tipo turistico, sono una delle tipologie di contratto disciplinate dagli artt. 1571 e segg. del c.c.

A norma dell’art. 4 della L. 50/17 “si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni […] stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa”.

Tale forma di locazione nasce per rispondere ad esigenze di natura turistica e non abitative in senso stretto e non richiede la registrazione del contratto.

E’ una tipologia che si sta diffondendo e che richiede sostanzialmente la sussistenza di tre requisiti:

Le strutture adibite a locazioni turistiche devono essere dotate di CIR ( Codice Identificativo di Riconoscimento) rilasciato dalla Regione e dal Comune in cui è ubicato l’immobile..

I gestori di tali strutture, entro le 24 ore successive all’arrivo dell’ospite, devono comunicare i dati alla Questura.

Nel contratto è sempre consigliabile inserire una cauzione da restituire al termine del soggiorno, per coprire gli eventuali danni causati all’immobile.

Con la Legge di Bilancio per il 2021 si è stabilito che chi gestisce più di 4 appartamenti in un anno, deve essere titolare di Partita Iva.

Tassazione

Esistono due regimi fiscali per dichiarare il reddito derivante dagli affitti brevi:

a) tassazione ordinaria ai fini IRPEF del reddito ( in tal caso il reddito derivante dagli affitti si cumula con gli altri redditi posseduti);

b) tassazione con cedolare secca pari al 21%.

Contratto di locazione con riscatto

La Legge disciplina, altresì, il Contratto di Locazione con Riscatto ove il conduttore, che versa regolarmente il canone di locazione, trascorso un determinato periodo, ha la possibilità di diventare proprietario dell’immobile.

Il contratto con riscatto non può durare per un arco di tempo superiore ai 10 anni, e si può applicare per qualsiasi tipologia di immobile.

E’ disciplinato dal Decreto Sblocca Italia  ( D.L. 133/2014 convertito in Legge 164/2014) che trasforma il contratto di affitto in una compravendita e può essere applicato a qualsiasi tipo di immobile.

Al momento della stipula di tale contratto, venditore e conduttore si accordano sul prezzo finale dell’immobile, sulla lunghezza del contratto, con una durata massima di 10 anni e sulla quota mensile da versare che comprende sia la quota dell’affitto, che la quota per l’acquisto dell’immobile.

Possiamo distinguere diverse tipologie di affitto con riscatto:

Il contratto di affitto con riscatto puro è la prima tipologia, ovvero un contratto che prevede la possibilità e non l’obbligo di acquisto dell’immobile da parte del conduttore.

Alla scadenza del contratto, quindi, l’affittuario si trova di fronte ad un bivio: acquistare l’immobile o cedere il diritto di diventare proprietario che ha acquistato negli anni.

Se decide di acquistare allora dovrà versare al proprietario una cifra ridotta rispetto a quanto stabilito inizialmente potrà va detratto quanto versato nel corso degli anni.

Se invece decide di non voler riscattare l’immobile, può o continuare a restare quale affittuario o lasciare il bene, a seconda delle esigenze del proprietario.

In conclusione

L’affitto con riscatto costituisce un vantaggio per  coloro che desiderano acquistare casa e non possono fornire garanzie per ottenere un mutuo dalle Banche né versare anticipi, ma anche per i proprietari che vogliono vendere un immobile senza urgenza e preferiscono ottenere una buona rendita fissa mensile.

Per consultare gli altri articoli della rubrica vai sul seguente link:  il parere dell’avvocato

Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com –

 

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

L’avvocato esercita la professione da oltre di 20 anni con specializzazione in diritto civile:

Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale.
Lo studio opera su tutto il territorio nazionale grazie all’ausilio di colleghi e Corrispondenti dislocati in altri fori.

 

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